Didattica a distanza

Da oggi quasi 7 milioni di studenti in dad

Il coronavirus ha messo la scuola davanti alla grande sfida della didattica a distanza. È la grande accelerazione che la pandemia da Covid-19 ha imposto alla scuola, costretta da un giorno all’altro ad adeguarsi, a farsi scuola a distanza, digitale, online, costruita non solo intorno al registro elettronico ma con video e lezioni a distanza fra insegnanti e studenti.

Il Ministero dell’Istruzione ha messo online una pagina per le istituzioni scolastiche e una sezione dedicata a strumenti e materiali per mettere in atto la didattica a distanza.

Non è una sfida facile. Dipende dalla formazione degli insegnanti, dagli strumenti tecnologici a disposizione degli alunni – hanno tutti un pc adeguato, un tablet, una connessione internet veloce? – spesso anche dalla vicinanza dei genitori chiamati a supportare i figli, specialmente i più piccoli, nella didattica online. I più fragili rischiano di rimanere di nuovo indietro.

E per quanto riguarda invece le indicazioni sul rispetto della privacy, dal Garante per la protezione dei dati personali sono arrivate le prime “istruzioni per l’uso” sulla didattica a distanza con le prime indicazioni sul trattamento dei dati da parte delle piattaforme usate e sul ruolo dei fornitori dei servizi online.

 

 

 Coronavirus, scuola e didattica a distanza: la lettera di Azzolina

«Le piattaforme, la didattica a distanza e i libri di testo digitali sono il gesso e la lavagna di questo tempo».

Così si legge in una lettera che nei giorni scorsi la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha inviato a insegnanti, studenti e famiglie, alle prese con l’esigenza di garantire il diritto all’istruzione durante la pandemia.

«La didattica a distanza – scrive la Ministra nella lettera – sta diventando una risorsa (così come lo è sempre stata nella scuola in ospedale) che sopperisce all’impossibilità di fare lezione in presenza, e sta permettendo a docenti, ragazzi e famiglie di riscoprire una vicinanza, una collaborazione ed un’alleanza che sono ancora più preziose di fronte al senso di incertezza che comprensibilmente tutti sentiamo. Anche da questo punto di vista questa pandemia, drammatica, ha cambiato un cambiamento ispirato dallo sforzo comune per supportare i ragazzi nell’organizzazione dello studio e di una nuova esperienza di vita».

I fondi del Miur per la didattica a distanza

Sempre qualche giorno fa, Azzolina ha firmato il decreto ministeriale (in attuazione del Cura Italia) per destinare alle scuole 85 milioni per il potenziamento della didattica a distanza. Di questi, informa il Miur, 10 milioni potranno essere utilizzati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’utilizzo di piattaforme e-learning e per dotarsi immediatamente di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o per potenziare quelli già in loro possesso, con attenzione ai criteri di accessibilità per le ragazze e i ragazzi con disabilità. Altri 70 milioni saranno utilizzabili per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali per la fruizione della didattica a distanza. I restanti 5 milioni serviranno a formare il personale scolastico.

 

 

studiare al pc
Didattica a distanza, dal Garante Privacy le istruzioni per l’uso

 

Didattica a distanza e protezione dei dati personali

La didattica a distanza deve accompagnarsi alla protezione dei dati personali. Così il Garante Privacy, «nell’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici», ha approvato uno specifico atto di indirizzo.

«Il contesto emergenziale in cui versa il Paese – ha ricordato il presidente dell’Autorità Antonello Soro – ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica».

Così in una lettera inviata ai Ministri dell’Istruzione, dell’Università e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Tuttavia, ha sottolineato Soro, «le straordinarie potenzialità del digitale – rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove – non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento. Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale».

Didattica a distanza, istruzioni per l’uso

Da qui l’esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell’università un supporto utile alla gestione della didattica online. Queste le prime “istruzioni per l’uso” diffuse dal Garante Privacy.

Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell’uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.


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