Pfas nei prodotti compostabili

Il bisfenolo A si conferma una sostanza estremamente problematica a causa delle sue proprietà tossiche per la riproduzione. Con questa motivazione, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato dall’associazione PlasticsEurope nei confronti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

In discussione ci sono gli usi del bisfenolo A e una pronuncia dell’Echa su questa sostanza e sul Reach, il regolamento per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Bisfenolo A: di che si tratta

Il bisfenolo A è una sostanza classificata come interferente endocrino. È in grado di alterare metabolismo ed equilibrio ormonale. Viene usato come sostanza intermedia nella fabbricazione di polimeri e a fini non intermedi per la fabbricazione di carta termica. Il 19 luglio 2016, la Commissione europea ha adottato un regolamento nel quale il bisfenolo A è stato classificato come sostanza tossica per la riproduzione. In base al principio di precauzione, già dal 2011 è stato bandito dai biberon in policarbonato per lattanti.

 

cucchiai in plastica

 

La querelle sul bisfenolo A

La vicenda è lunga e articolata. L’Agenzia per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione in Francia, Anses, ha presentato all’Echa un fascicolo concernente il bisfenolo A, nel quale è indicato che tale sostanza è utilizzata a fini non intermedi, ma che non si tratta del suo unico utilizzo. Dopo essersi riunito, il comitato degli Stati membri dell’ECHA ha deciso all’unanimità di classificare il bisfenolo A come sostanza estremamente problematica che soddisfa i criteri enunciati all’articolo 57, lettera c), del regolamento Reach.

Il 4 gennaio 2017, il direttore esecutivo dell’ECHA ha adottato una decisione che iscrive il bisfenolo A nell’elenco delle sostanze che potrebbero essere incluse nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento Reach.

PlasticsEurope si oppone

Qui è intervenuta PlasticsEurope, che rappresenta gli interessi di fabbricanti e di importatori di prodotti in plastica nell’Unione e, in particolare, di quattro società che operano nella commercializzazione del bisfenolo A. L’associazione contesta e chiede di annullare la decisione dell’ECHA che, senza escludere esplicitamente gli usi intermedi dall’iscrizione del bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate, avrebbe violato il regolamento Reach. E avrebbe compiuto, dice, un «errore manifesto di valutazione» non avendo tenuto conto di informazioni relative agli usi intermedi del bisfenolo A.

Il Tribunale respinge il ricorso

Oggi il Tribunale della Ue ha ricordato che una sostanza utilizzata come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata non è automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione dell’insieme delle disposizioni del regolamento Reach. Per contro, prosegue il Tribunale, il regolamento non osta a che una sostanza possa essere identificata come estremamente problematica, e ciò anche qualora essa sia utilizzata unicamente come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata.

Il Tribunale aggiunge poi che l’ECHA non era in alcun modo obbligata ad inserire nell’«elenco delle sostanze candidate» un’indicazione esplicita del fatto che l’inclusione del bisfenolo A in tale elenco non riguardava gli usi intermedi.

Uno degli obiettivi dell’elenco, spiega ancora il Tribunale, è quello di «fissare obblighi di condivisione di informazioni sulle sostanze estremamente problematiche all’interno della catena di approvvigionamento e con i consumatori. L’identificazione di una sostanza come sostanza estremamente problematica ha lo scopo di migliorare l’informazione del pubblico e dei professionisti sui rischi e sui pericoli che essa comporta».

Per il Tribunale, dunque, «la decisione impugnata è in linea con l’obiettivo di condividere le informazioni sulle sostanze estremamente problematiche all’interno della catena di approvvigionamento e con i consumatori».

A questo si aggiunge che l’uso della sostanza come intermedia è irrilevante perché l’identificazione e l’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate sono effettuate unicamente sulla base delle proprietà intrinseche di una sostanza e non sulla base dei suoi usi. Da queste argomentazioni, dunque, il respingimento del ricorso.


Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy


Scrive per noi

Sabrina Bergamini
Sabrina Bergamini
Giornalista professionista. Direttrice di Help Consumatori. Romana. Sono arrivata a Help Consumatori nel 2006 e da allora mi occupo soprattutto di consumi e consumatori, società e ambiente, bambini e infanzia, salute e privacy. Mi appassionano soprattutto i diritti, il sociale e tutti quei temi che spesso finiscono a fondo pagina. Alla ricerca di una strada personale nel magico mondo del giornalismo ho collaborato come freelance con Reset DOC, La Nuova Ecologia, Il Riformista, IMGPress. Sono laureata con lode in Scienze della Comunicazione alla Sapienza con una tesi sul confronto di quattro quotidiani italiani durante la guerra del Kosovo e ho proseguito gli studi con un master su Immigrati e Rifugiati. Le cause perse sono il mio forte. Hobby: narrativa contemporanea, cinema, passeggiate al mare.

Parliamone ;-)