UE, Avvocato generale: sì a rimborso spese mediche se c’è carenza strutturale
Uno Stato membro è obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio medico in un altro Stato dell’Unione quando l’impossibilità di prestarlo sul suo territorio dipenda da una carenza di carattere contingente e transitorio nei suoi centri ospedalieri. A sostenerlo è l’avvocato generale Cruz Villalòn nelle conclusioni della causa che vede come attori le autorità rumene, da un lato, e dall’altro una cittadina rumena che, affetta da una grave patologia, aveva chiesto che l’intervento di cui necessitava le fosse eseguito in Germania.
Nonostante il rifiuto delle autorità, infatti, la signora si fece operare in Germania onde poi chiedere il rimborso delle spese sostenute, pari a 18mila euro, alle autorità rumene. Il Tribunale di Sibiu (Romania), chiamato a decidere la controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se la carenza generalizzata di materiali medici di prima necessità nello Stato di residenza costituisca una situazione in cui risulti impossibile prestare il trattamento, sicché il cittadino di tale Stato membro possa esercitare il suo diritto ad essere autorizzato a ricevere tale trattamento in un altro Stato membro a carico del regime di previdenza sociale del suo Stato di residenza.
Nonostante la sussistenza di una giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, è la prima volta in cui la necessità di ricevere assistenza medica in un altro Stato membro trova giustificazione nella carenza di mezzi dello Stato di residenza.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Cruz Villalón analizza due distinte questioni: 1) se la mancanza o carenza di mezzi in un centro ospedaliero, in determinate circostanze, possa equivalere a una situazione in cui non è possibile praticare in tempo utile in uno Stato una determinata prestazione sanitaria compresa tra le prestazioni dispensate dal proprio sistema di previdenza sociale e 2) se lo stesso si verifichi quando tali carenze o mancanze nelle strutture sanitarie siano di carattere strutturale.
Dopo aver ricordato che i servizi sanitari, compresi quelli pubblici, costituiscono servizi di carattere economico assoggettati alla libera circolazione dei servizi, l’Avvocato generale sostiene che gli Stati membri, anche se possono sottoporre ad autorizzazione la prestazione di tali servizi in un altro Stato membro con spese a carico dello Stato di residenza, potranno rifiutare l’autorizzazione solo nell’ipotesi in cui possa conseguirsi tempestivamente nel loro territorio un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia.
L’Avvocato generale riprende la giurisprudenza in materia segnalando che un paziente di uno Stato membro, iscritto ad un sistema sanitario pubblico, ha il diritto di recarsi in un altro Stato dell’Unione, ponendo le spese a carico del sistema di previdenza sociale del suo Stato di residenza, quando in questo altro Stato, e non nel suo Stato di residenza, possa essere ottenuto tempestivamente un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia. In tal caso, il sistema assicurativo del paziente coprirà le spese sostenute all’estero. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il paziente può recarsi all’estero e ottenere il servizio al quale aveva diritto nel suo Stato di iscrizione, potendo però chiedere solo il rimborso al costo previsto in tale Stato e non a quello fatturato nel luogo di prestazione del servizio.
Quanto alla prima questione, l’Avvocato generale sottolinea che si deve ritenere che la carenza occasionale di mezzi materiali equivalga a una mancanza dovuta a carenze di personale medico. Conseguentemente, a suo parere, lo Stato membro è obbligato ad autorizzare la prestazione, in un altro Stato dell’Unione, di un servizio medico compreso nelle prestazioni coperte dal proprio sistema di previdenza sociale, nel caso in cui carenze delle proprie strutture ospedaliere, di carattere congiunturale, rendano effettivamente impossibile la prestazione stessa.
Per contro, rispondendo alla seconda questione esaminata, l’Avvocato generale ritiene che, laddove la carenza di mezzi materiali necessari ai fini dell’effettuazione della prestazione sanitaria in questione dipenda da una mancanza strutturale, lo Stato membro non è obbligato ad autorizzare la prestazione, in un altro Stato dell’Unione, di un servizio compreso nelle prestazioni coperte dal proprio sistema di previdenza sociale, sebbene ciò possa comportare che determinate prestazioni sanitarie non possano essere effettivamente praticate. Tale obbligo sussisterà solamente qualora l’autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilità economica del suo sistema di previdenza sociale.
Al riguardo, l’Avvocato generale fa presente che lo Stato membro che si trovi in tale situazione di carenza strutturale non potrebbe far fronte agli oneri economici derivanti da un’emigrazione sanitaria di massa degli iscritti al proprio sistema di previdenza sociale e sottolinea che uno dei limiti all’esercizio della libera prestazione dei servizi nel settore dei servizi sanitari consiste proprio nel non mettere in pericolo né la prestazione dei servizi stessi né tutti gli sforzi di pianificazione e di razionalizzazione effettuati in tale settore vitale nello Stato di residenza del paziente.