Viaggi all’estero, Corte Ue: il consumatore può agire in giudizio dinanzi al giudice più accessibile
Corte di giustizia Ue: il consumatore che abbia prenotato un viaggio all’estero può agire in giudizio contro l’organizzatore dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, anche quando consumatore e organizzatore sono domiciliati nello stesso stato Ue
Il consumatore che abbia prenotato un viaggio all’estero può agire in giudizio contro l’organizzatore dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio. Ciò vale anche nel caso in cui il consumatore e l’organizzatore siano domiciliati nello stesso Stato Ue. È la conclusione cui è giunta la Corte di giustizia della Ue, interpellata in un caso che riguarda la competenza territoriale del giudice interpellato in una causa per un contratto di viaggio.
In sintesi, la norma europea garantisce al consumatore, quale parte più debole, di agire in giudizio davanti a un giudice facilmente accessibile. Il più “vicino”, insomma.
Il caso e la pronuncia della Corte Ue
Un consumatore residente a Norimberga (Germania), spiega la Corte in una nota, ha concluso un contratto per un viaggio all’estero con l’organizzatore di viaggi FTI Touristik, con sede a Monaco di Baviera (Germania).
Ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d’ingresso e sui visti necessari, il consumatore ha proposto un’azione per il risarcimento del danno contro la FTI Touristik dinanzi al Tribunale circoscrizionale di Norimberga. L’organizzatore contesta la competenza territoriale del giudice in riferimento al regolamento «Bruxelles I bis» e afferma che questo non si applicherebbe nel caso in cui le due parti siano domiciliate nello stesso Stato membro. Il caso è dunque finito davanti alla Corte di giustizia della Ue.
La Corte risponde che “il regolamento «Bruxelles I bis» si applica anche nel caso in cui il consumatore e l’organizzatore di viaggi siano domiciliati nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all’estero. Tale elemento di estraneità è sufficiente a rendere applicabile il regolamento. Inoltre, per quanto riguarda le azioni intentate da un consumatore nei confronti della sua controparte contrattuale, detto regolamento non si limita a determinare la competenza internazionale. Quest’ultimo determina anche la competenza territoriale in quanto conferisce direttamente tale competenza al giudice del luogo del domicilio del consumatore. Esso garantisce quindi che il consumatore, in quanto parte più debole, possa agire in giudizio contro la parte più forte dinanzi a un giudice facilmente accessibile”.