Discriminazione IBAN, Antitrust multa Agos Ducato (Foto Tima Miroshnichenko per Pexels)

L’Antitrust multa Agos Ducato per 800 mila euro per discriminazione dell’IBAN. Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la società di credito al consumo non ha permesso la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia, o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani.

L’istruttoria dell’Antitrust riguarda l’applicazione del cosiddetto regolamento SEPA, art. 9.

Agos Ducato, spiega l’Autorità, “a partire dal 2014 e fino al 2023, non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani, violando così il principio di parità di trattamento di cui all’art. 9 del Regolamento SEPA”.

L’articolo 9 del Regolamento SEPA, ricorda l’Antitrust, stabilisce che i beneficiari di pagamenti devono accettare IBAN provenienti da qualsiasi Paese SEPA, senza imporre limitazioni basate sull’origine geografica del conto, con l’obiettivo di equiparare i pagamenti transfrontalieri a quelli nazionali. La discriminazione dell’IBAN, quando si effettua un bonifico o un addebito diretto in euro, costituisce una barriera al mercato unico europeo, perché ostacola la libera circolazione dei servizi finanziari e, dunque, la realizzazione del mercato unico dei pagamenti. La norma ha come ricaduta ultima la facoltà del consumatore di avvalersi di un unico IBAN nell’intera area SEPA e quindi rimuove le difficoltà pratiche nell’accedere ad un conto corrente nel Paese in cui desiderano acquistare un servizio o un prodotto.

La sanzione ad Agos Ducato

Il procedimento, spiega l’Antitrust nel provvedimento, riguarda “il comportamento posto in essere da Agos, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di credito al consumo, consistente nel non aver accettato bonifici ed addebiti diretti (domiciliazioni) da conti accesi presso prestatori di servizi di pagamento della Single Euro Payments Area (SEPA) extra-Italia, ai fini del rimborso dei finanziamenti ricevuti dal cliente, realizzando, in tal modo, una discriminazione geografica nell’uso dei suddetti mezzi di pagamento (c.d. IBAN discrimination)”.

Nel caso in questione, prosegue l’Antitrust, “dapprima l’assenza di una procedura ad hoc ha comportato casi di diniego di accettazione dell’IBAN SEPA extra-Italia e che, successivamente, la procedura adottata tra il novembre 2019 e l’inizio del 2023, ha determinato maggiori oneri e tempistiche prolungate per i pagatori”.

In seguito il professionista, dal marzo 2023, adeguato le proprie procedure in modo da rendere le condotte in tema di IBAN esteri conformi al dettato normativo. Ma questo rileva, spiega l’Antitrust, ai fini della durata dell’infrazione e non incide sulla legittimità della condotta che è stata seguita fino ad allora.

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