Mutuo con clausole abusive, Corte Ue: il cliente può chiedere alla banca una compensazione che eccede il rimborso degli importi (Fonte foto Pixabay)

Mutuo con clausole abusive e richiesta di compensazione, la sentenza della Corte Ue

La dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo ipotecario, viziato da clausole abusive, legittima il cliente a chiedere alla banca una compensazione che ecceda il rimborso degli importi versati. È la sentenza odierna della Corte di giustizia Ue chiamata a interpretare la direttiva sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori

La dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo ipotecario, viziato da clausole abusive, legittima il cliente a chiedere alla banca una compensazione che ecceda il rimborso degli importi versati.

Secondo la Corte di giustizia della Ue, “nell’ipotesi di annullamento di un contratto di mutuo ipotecario viziato da clausole abusive”, il diritto dell’Unione non osta “a che i consumatori chiedano alla banca una compensazione che ecceda il rimborso delle rate mensili versate. Per contro, esso osta a che la banca reclami pretese analoghe nei confronti dei consumatori”.

 

Mutuo ipotecario, clausole abusive, norme europee

Questa la pronuncia della Corte di giustizia della Ue su un caso relativo a un mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri.

Nel dettaglio, spiega una nota, nel 2008, un consumatore e sua moglie hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario con la Bank M. Il mutuo era indicizzato in franchi svizzeri (CHF), e le rate mensili dovevano essere pagate in zloty polacchi (PLN) previa conversione in applicazione del tasso di cambio di vendita del CHF, conformemente alla tabella dei tassi di cambio di valuta estera applicati dalla Bank M. il giorno del pagamento di ogni rata mensile.

Il consumatore ha proposto ricorso contro la banca ritenendo abusive le clausole di conversione che determinano il tasso di cambio e ritenendo che la loro presenza rendesse invalido il contratto. E ha chiesto il pagamento di un importo corrispondente alla metà del profitto che la Bank M. ha realizzato utilizzando, durante un determinato periodo, le rate mensili pagate in esecuzione del contratto. A sostegno del proprio ricorso il consumatore sostiene che la Bank M. avrebbe percepito tali rate mensili senza nessun fondamento giuridico. Il caso è arrivato alla Corte di giustizia, interrogata sulla direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Mutuo ipotecario con clausole abusive, la pronuncia della Corte

Nella sua sentenza in data odierna, la Corte osserva che “la direttiva non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive. La determinazione di dette conseguenze spetta agli Stati membri, purché le norme stabilite siano compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva. La Corte precisa che detta compatibilità dipende dal fatto che le norme nazionali, da un lato, consentano di ristabilire, in diritto e in fatto, la situazione in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza del contratto dichiarato invalido e, dall’altro, non compromettano l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva”.

Secondo la Corte, allora, “la facoltà, per un consumatore, di reclamare, nei confronti della banca, crediti che eccedano il rimborso delle rate mensili versate non sembra compromette gli obiettivi summenzionati. In particolare, una tale facoltà può contribuire a dissuadere i professionisti dall’inserire clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in quanto il loro inserimento, comportando la nullità di tali contratti, potrebbe causare conseguenza finanziarie superiori alla restituzione degli importi versati dal consumatore e, se del caso, al pagamento di interessi di mora. Tuttavia, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, se il fatto di accogliere siffatte pretese del consumatore rispetti il principio di proporzionalità”.

La direttiva, prosegue la Corte, “osta a che la banca possa chiedere al consumatore una compensazione eccedente il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi di mora al tasso legale”.

Per la Corte un tale diritto contribuirebbe a eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti. Peraltro, spiega, “l’effettività della tutela conferita ai consumatori dalla direttiva sarebbe compromessa se questi ultimi, quando reclamano i loro diritti derivanti da tale direttiva, fossero esposti al rischio di dover pagare una siffatta compensazione. Tale interpretazione rischierebbe di creare situazioni in cui sarebbe più vantaggioso, per i consumatori, proseguire l’esecuzione del contratto contenente una clausola abusiva piuttosto che esercitare i diritti che essi traggono dalla suddetta direttiva”.

Nel caso concreto, l’eventuale annullamento del contratto di mutuo ipotecario è una conseguenza dell’impiego di clausole abusive da parte della banca. Di conseguenza, spiega la Corte, “non si può ammettere né che una parte tragga vantaggi economici dal suo comportamento illecito, né che quest’ultima sia risarcita per gli svantaggi provocati da un siffatto comportamento”. Per la Corte infine “l’argomento relativo alla stabilità dei mercati finanziari non è rilevante nell’ambito dell’interpretazione della direttiva, che mira a tutelare i consumatori”.

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