Non è più sospesa la delibera dell’Autorità per l’energia sugli aggiornamenti delle bollette di luce e gas, emanata quest’estate per il trimestre luglio-settembre 2016. Il TAR Lombardia con l’ordinanza n. 1185, pubblicata oggi, si è pronunciato sulla sospensione cautelare della delibera, decisa dal Tribunale su ricorso del Codacons. Nell’ordinanza i giudici hanno considerato come il ricorso presenti profili di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito, ritenendo pertanto, di “dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia, assicurando adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di accoglimento del ricorso (nel merito)”.

Allo stesso tempo hanno “ritenuto che quest’ultima finalità debba essere conseguita contemperando equamente l’interesse dei clienti finali con quello, ad esso contrapposto, all’integrale copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica”, precisando inoltre che, in linea di principio, il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi del servizio, tra cui i costi connessi al servizio pubblico di dispacciamento. E’ stata quindi disposta “una misura cautelare atipica, idonea a soddisfare nella sostanza quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti, ordinando all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adottare entro 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza, un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso (nel merito), con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”, ritenendo di dover fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017. Il TAR Lombardia (Sezione Seconda) quindi accoglie l’istanza cautelare ma nei limiti e secondo le modalità motivate nell’ordinanza. 


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