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Bonifico istantaneo, l’Antitrust multa Crédit Agricole Italia per 1 milione

La banca suggeriva al cliente di fare il bonifico istantaneo. Con una certa insistenza, riproponendolo con una casella preimpostata anche dopo che il cliente sceglieva sull’app il bonifico ordinario. Le modalità con cui il consumatore è stato sollecitato a scegliere il bonifico online istantaneo, più costoso, rappresentano una forma di condizionamento. Questa la motivazione con cui l’Antitrust ha multato per 1 milione di euro Crédit Agricole Italia S.p.A.

Pratica commerciale scorretta, conclude l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha chiuso un’istruttoria verso la banca.

Secondo l’Antitrust «la banca ha limitato la libertà di comportamento dei consumatori in relazione alla scelta della tipologia di bonifico online da utilizzare e li ha condizionati a scegliere il bonifico istantaneo, più oneroso rispetto a quello ordinario».

Bonifico istantaneo, il procedimento dell’Antitrust

Il procedimento, spiega l’Antitrust nell’ultimo bollettino, riguarda «la condotta consistente nel proporre insistentemente il “bonifico istantaneo” ai correntisti che procedono al pagamento tramite bonifico on line, con l’effetto di determinare, qualora procedano con la modalità istantanea, l’esborso di una commissione più elevata».

Dopo l’avvio del procedimento, la Banca ha eliminato all’interno del proprio sito, nella sezione bonifici, la frase “Il nuovo servizio ti verrà proposto automaticamente dalla tua piattaforma al termine della compilazione di un bonifico ordinario” con la quale veniva proposto il bonifico istantaneo.

La proposta del bonifico istantaneo

Come funzionava la proposta del bonifico? Come ricostruisce l’Antitrust, il cliente che voleva fare un bonifico attraverso l’app Crédit Agricole Italia nella versione precedente a quella rilasciata l’11 ottobre 2021, leggeva (accanto all’opzione del bonifico istantaneo “Arriva subito”) la scritta “Suggerito.

Inoltre, anche dopo la scelta del bonifico ordinario, al consumatore veniva riproposta la soluzione più onerosa del bonifico istantaneo con una casella in evidenza che conteneva la scritta “Procedi con istantaneo”. Nella pagina dove si confermava la modalità di bonifico scelto, infatti, veniva riproposto anche a chi aveva optato per la modalità ordinaria la scelta del bonifico istantaneo in una casella preimpostata con il colore verde dove appariva la scritta “Procedi con istantaneo”, mentre la casella “Procedi con ordinario” appariva di colore bianco. In pratica il cliente doveva di nuovo scegliere e cliccare la modalità ordinaria di bonifico.

La difesa della banca

Per la Banca non c’è un indebito condizionamento del consumatore nell’uso dell’App Crédit Agricole Italia, perché il cliente è sempre informato delle due opzioni disponibili e per le quali riceve le informazioni necessarie.

«Il termine “Suggerito” – dice l’Antitrust spiegando la difesa della banca – ha una valenza di consiglio, raccomandazione e non di condizionamento e comunque, nella fase di scelta della modalità di bonifico, il consumatore ha di fronte i due tasti del bonifico ordinario e istantaneo e quindi può scegliere quale opzione preferisce. Il fatto che vi sia un ulteriore passaggio di conferma della modalità di bonifico è irrilevante dato che non viene riproposto solo il bonifico istantaneo ma entrambi».

Per l’Antitrust, è condizionamento sul consumatore

Non è così per l’Antitrust: questo comportamento, conclude, condiziona il consumatore e preme perché scelga il bonifico istantaneo.

L’uso della parola “Suggerito”, e la riproposizione con la casella preimpostata del bonifico istantaneo nella pagina di conferma della modalità del servizio, «sono modalità che insistentemente sollecitano il consumatore a scegliere l’opzione del bonifico istantaneo inducendolo a privilegiare tale opzione e così condizionandolo indebitamente nella scelta della tipologia di bonifico da effettuare».

La condotta, conclude l’Antitrust, «costituisce una violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto idonea a esercitare un indebito condizionamento e a limitare considerevolmente la libertà di comportamento del consumatore medio in relazione alla scelta della tipologia di bonifico da utilizzare inducendolo così ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».

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