Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 1198/11 del 4 agosto 2011 ha riconosciuto l’inadempimento di una banca per non aver fornito al cliente una completa informazione circa i rischi connessi all’acquisto di obbligazioni Finmek anche se l’acquirente non aveva fornito informazioni sulla sua situazione finanziaria. E’ quanto rende noto Confconsumatori che ha assistito legalmente il risparmiatore cui il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento di oltre 22 mila euro (il capitale investito, 22.038,51 €, maggiorato degli interessi legali. "È questa – dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano di Brindisi, legali di Confconsumatori, che hanno tutelato in giudizio il risparmiatore – un altro provvedimento che dimostra la sempre più crescente attenzione della magistratura nella tutela del risparmiatore. La giurisprudenza continua, infatti, a ripetere che i doveri informativi a carico dell’intermediari non si sostanziano nella semplice consegna del Documento sui Rischi Generali dell’Investimento, ma che occorre la dimostrazione, da parte della banca, di una attenzione alla pericolosità del titolo secondo la valutazione delle agenzie specializzate. E certo – concludono gli avv.ti Franchi e Di Brindisi – sicuro non era il bond Finmek, un bond emesso all’estero da una finanziaria di un gruppo ormai sulla via del disastro".

Secondo il Tribunale la banca aveva l’obbligo di indicare, non in maniera generica, la natura altamente rischiosa dell’investimento indipendentemente dal fatto che il cliente avesse rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria. Ciò, infatti, non valeva ad esonerare l’intermediario dal valutare l’adeguatezza dell’operazione in ossequio ai principi generali di correttezza, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, tra le quali, nel caso, di specie, il fatto che il risparmiatore avesse effettuato fino ad allora investimenti in titoli con indici di rischiosità molto bassi, comprando un altro titolo.

 

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