
Bombe da bagno effervescenti, Corte UE: gli Stati membri possono limitare la vendita (Fonte immagine: Pixabay)
Bombe da bagno effervescenti, Corte UE: gli Stati membri possono limitare la vendita
In presenza di alcune condizioni gli Stati membri possono limitare la distribuzione delle bombe da bagno effervescenti, in quanto potrebbero essere confusi con prodotti alimentari per il loro aspetto
In alcuni casi gli Stati membri dell’UE possono limitare la distribuzione delle bombe da bagno effervescenti. È quanto stabilito dalla Corte UE, secondo cui tali prodotti cosmetici possono essere confusi con prodotti alimentari, a causa della loro somiglianza, e comportare rischi per la salute.
Bombe da bagno effervescenti, la vicenda
La decisione della Corte nasce da una vicenda che ha coinvolto la Get Fresh Cosmetics Limited, che commercializza le bombe da bagno effervescenti in Lituania, attraverso un sito Internet. Le autorità lituane, dopo un controllo, hanno rilevato la somiglianza con alcuni prodotti alimentari e, quindi, un potenziale rischio di intossicazione per i consumatori, soprattutto per i bambini. Hanno ordinato, quindi, alla Get Fresh Cosmetics di ritirarli dal mercato.
Il giudice amministrativo supremo lituano ha chiesto alla Corte di giustizia dei chiarimenti sull’interpretazione della direttiva 87/3571, al fine di determinare se debba essere dimostrato con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, ne hanno l’aspetto, possa comportare rischi per la salute o la sicurezza.
La direttiva 87/3571 e la sentenza della Corte
La Corte UE ricorda, quindi, che la direttiva 87/357 si applica ai prodotti che “hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà e compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori”. In particolare, riguarda quei prodotti che “compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori e che, pur non essendo prodotti alimentari, ne hanno l’aspetto e il cui consumo può comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente”.

Tuttavia, la Corte sottolinea anche che il testo di tale direttiva “non introduce una presunzione di pericolosità dei prodotti che possono essere confusi con prodotti alimentari”.
L’art. 1 della Direttiva stabilisce, inoltre, le quattro condizioni che determinano il “divieto di commercializzazione, di importazione, di fabbricazione o di esportazione”: in primo luogo, il prodotto deve essere un prodotto non alimentare avente forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni di un prodotto alimentare; in secondo luogo, tali caratteristiche devono essere tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, confondano il prodotto con un prodotto alimentare; in terzo luogo, deve essere prevedibile che, per tale motivo, i consumatori portino tale prodotto alla bocca, lo succhino o lo ingeriscano, e, in quarto luogo, il fatto di portare tale prodotto alla bocca, di succhiarlo o di ingerirlo può comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente.
In base a quest’ultima condizione, specifica la Corte, il legislatore dell’Unione richiede che rischi del genere siano valutati caso per caso.
La Corte precisa, quindi che “le autorità nazionali sono tenute a valutare, in ciascun caso di specie, le caratteristiche oggettive dei prodotti, al fine di accertare la sussistenza delle quattro condizioni imposte dall’articolo 1 della direttiva 87/35″. E questo vale anche per le bombe da bagno effervescenti. Sottolinea, inoltre, che durante tale valutazione le autorità nazionali devono prendere in considerazione la vulnerabilità delle persone e dei gruppi specifici di consumatori, tra cui, in particolare, i bambini.

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