Facile Energy, Antitrust: non risultano cessate le pratiche commerciali scorrette accertate a dicembre (foto Pixabay)
Facile Energy, Antitrust: non risultano cessate le pratiche scorrette accertate a dicembre
Proseguono gli accertamenti dell’Antitrust su Facile Energy. Secondo le indagini le pratiche ritenute scorrette dall’Autorità con un Provvedimento di dicembre 2022 non risultano cessate
Per l’Antitrust le pratiche commerciali scorrette contestate a Facile Energy nel mese di dicembre 2022 non risultano cessate: è quanto si apprende dal Bollettino di ieri, 29 maggio.
Facile Energy, gli accertamenti dell’Antitrust
Nel dicembre 2022 l’Antitrust aveva accertato a carico di Facile Energy due pratiche commerciali scorrette e violazioni delle norme a tutela dei consumatori nella conclusione di contratti a distanza. A seguito degli accertamenti l’Autorità aveva sanzionato la Società per un ammontare complessivo di 2.000.000 euro e aveva, inoltre, vietato la continuazione delle violazioni accertate, disponendo che Facile Energy comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del Provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida.
In data 28 febbraio 2023, Facile Energy ha presentato, quindi, una Relazione nella quale ha descritto le misure adottate in ottemperanza al Provvedimento.
Ma “dagli elementi raccolti in atti – spiega l’Antitrust nel Bollettino – emerge la reiterazione, da parte del Professionista, delle violazioni accertate nel Provvedimento del 13 dicembre 2022. Ne deriva che le iniziative prospettate dal Professionista in ottemperanza al Provvedimento, prive peraltro di riscontro della loro effettiva implementazione, non hanno determinato la cessazione delle condotte“.
“Successivamente alla chiusura del procedimento, infatti, l’Autorità ha continuato a ricevere numerose segnalazioni – sottolinea l’Antitrust – aventi ad oggetto la reiterazione delle condotte ritenute scorrette dall’Autorità”. Tra queste, ad esempio, segnalazioni che evidenziano la persistenza di attivazioni non richieste.
“Ricorrono, quindi – prosegue l’Autorità – i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro”.

