Antitrust, sanzioni anche a Natale: multate società di autonoleggio e Vodafone
L’attività sanzionatoria dell’Autorità Antitrust non si è fermata neppure durante il periodo natalizio. Cominciamo con i 3,5 milioni di euro di multa che sono stati comminati alle società di autonoleggio low cost, Goldcar e Firefly, per condotte “aggressive”. Le pratiche incriminate consistevano nelle modalità con cui tali operatori prospettavano al cliente, quando si presentava al desk per il ritiro dell’autovettura già prenotata on line, l’acquisto di servizi accessori al servizio di autonoleggio (presentati come assicurativi o per limitare la responsabilità). Nel caso di Goldcar, l’offerta di tali servizi aggiuntivi era presentata anche per evitare il rischio di possibili addebiti per danni arrecati all’auto noleggiata o di furto.
L’autorità ha rilevato che le pratiche messe in atto dalle due società fanno leva sull’asimmetria del rapporto tra le società di autonoleggio e il consumatore al momento del ritiro dell’autovettura e dopo aver fornito all’impresa di autonoleggio la propria carta di credito sulla quale viene bloccato un elevato importo a garanzia di eventuali danni. I due procedimenti hanno inoltre consentito di appurare, per entrambe le società, una seconda pratica scorretta, consistente, per Goldcar, nella presentazione in modo poco chiaro della propria tariffa carburante “Flex Fuel”, dando informazioni poco evidenti circa l’esistenza di un costo di gestione; quanto a Firefly, nella omissione sul sito web del professionista di informazioni relative ai criteri per la stima del danno.
Guai anche per Vodafone alla quale l’Antitrust ha recapitato una sanzione di 1 milione di euro per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito di due manovre di riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa. Le pratiche sono state poste in essere nei confronti di specifici target di utenti: da un lato, i sottoscrittori di offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla vendita a rate di prodotti; dall’altro, i clienti di opzioni per la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato.
L’Autorità ha rilevato che l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti, limitandone la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto di recesso da parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società
Infine, sotto accusa è finita la società One Network Services Ltd., attiva nel settore della promozione e diffusione della criptomoneta OneCoin, e le due persone fisiche che avevano registrato i siti ad essa collegati onecoinsuedtirol.it e onecoinitaliaofficial.it (il terzo onecoinitalia.com a seguito dell’avvio è stato oscurato). A seguito di un procedimento istruttorio, l’Autorità ha adottato un provvedimento cautelare volto ad accertare la scorrettezza del sistema ideato e gestito da One Network Services Ltd. e dai suoi rappresentanti in Italia. Tale sistema sembrerebbe finalizzato a promuovere l’adesione ad un programma di diffusione della criptomoneta OneCoin – collegato all’acquisto di pacchetti di formazione – che dovrebbe consentire ai consumatori di ottenere notevoli ritorni economici (ad esempio con un investimento di 140 euro si prospetta un ritorno di 2.800 euro in un biennio).
Dalle evidenze finora raccolte emergerebbe che la rappresentazione dei vantaggi, oltre che altamente aleatoria, sia in realtà funzionale ad attrarre l’ingresso di un elevato numero di consumatori, ai quali è richiesto un impegno economico rilevante, ricalcando un sistema di vendita piramidale vietato dalla legge. Vista la diffusione della “cripto moneta OneCoin” e considerato che nessuno dei professionisti coinvolti nel procedimento ha fornito spiegazioni e difese adeguate l’Autorità ha avviato quindi un provvedimento cautelare, al fine di limitare il danno per i consumatori in base al quale i professionisti dovranno sospendere ogni attività diretta alla promozione e diffusione della criptomoneta OneCoin nonché dei pacchetti formazione ad essa collegati.