famiglie e decreto rilancio

Come stanno le famiglie italiane? L'indagine di Bankitalia

Il Decreto rilancio, presentato ieri dal Consiglio dei Ministri, si configura come un provvedimento economico per sostenere il Paese nella crisi provocata dalla pandemia del Covid-19. Ad poter usufruire degli aiuti saranno le imprese i singoli cittadini e lavoratori e le famiglie. Previsti bonus, incentivi, incentivi, tagli delle bollette e sussidi come il reddito di emergenza.

Nel caso specifico delle famiglie, la riapertura di gran parte delle attività e la ripresa del lavoro “in presenza”, rappresenta anche il momento in cui si dovrà fare i conti con una nuova organizzazione della vita familiare quotidiana. Primo aspetto da considerare sarà la gestione dei figli mentre si è a lavoro. Quali misure sono quindi previste dal Decreto in aiuto dei genitori?

Congedi parentali

I genitori che svolgono un lavoro dipendente nel settore privato, con figli di età inferiore ai 12 anni, potranno godere di 30 giorni di congedo parentale pagato al 50% e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Diritti Infanzia e adolescenza

Bonus baby sitter

I servizi di baby sitting potranno essere coperti da un bonus apposito che va da 600 a 1.200 euro. In alternativa, la stessa cifra potrà essere utilizzata per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Per  genitori che lavorano nei settori della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico e del settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, resta possibile la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Unica condizione è che siano gli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

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