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Assegno di natalità e maternità, la pronuncia della Corte Ue

I cittadini stranieri titolari di un permesso unico di lavoro hanno il diritto di ricevere l’assegno di natalità e l’assegno di maternità previsti dalla normativa italiana. L’assegno di natalità e quello di maternità rientrano nella sicurezza sociale e i cittadini di paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto dalle norme europee.

È quanto ha stabilito oggi la Corte di giustizia della Ue che si è espressa sul beneficio dell’assegno di natalità e di maternità che è stato negato in Italia a cittadini stranieri titolari di permesso unico di lavoro.

 

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Assegno di natalità e di maternità, il caso Italia

Le autorità italiane, spiega la Corte in una nota, hanno rifiutato la concessione di un assegno di natalità e di un assegno di maternità a diversi cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in Italia, titolari di un permesso unico di lavoro ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce la direttiva 2011/98. A motivo del rifiuto ci sarebbe il fatto che i cittadini non hanno lo status di soggiornanti di lungo periodo, requisito previsto dalla legge italiana n. 190/2014 e dal decreto legislativo n. 151/2001.

In forza della legge n. 190/2014, che istituisce un assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato, l’assegno è versato mensilmente ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati membri, nonché ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata, al fine di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il suo sostegno. Il decreto legislativo n. 151/2001 concede il beneficio dell’assegno di maternità, per ogni figlio nato dal 1º gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti in Italia che siano cittadine di tale Stato membro o di un altro Stato membro dell’Unione o che siano titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

I cittadini di paesi terzi cui l’assegno è stato rifiutato hanno contestato il rifiuto davanti alla giustizia italiana. Ne è scaturita una questione di legittimità costituzionale sulle normative italiane.

Ritenendo che il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell’infanzia, garantiti dalla Costituzione italiana, debbano essere interpretati alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione, la Corte costituzionale italiana ha dunque chiesto alla Corte di giustizia Ue di precisare la portata del diritto di accesso alle prestazioni sociali riconosciuto dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale concesso dalla direttiva 2011/98 ai lavoratori di paesi terzi.

La Corte di Giustizia della Ue ha confermato il diritto dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di beneficiare, secondo la direttiva 2011/98, di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana.

Il giudizio della Corte europea

L’assegno di natalità, rileva la Corte, viene concesso automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. Si tratta di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato. È dunque una prestazione familiare.

Per quanto riguarda l’assegno di maternità, la Corte rileva che questo è concesso o negato tenendo conto, oltre che dell’assenza di un’indennità di maternità connessa a un rapporto di lavoro o allo svolgimento di una libera professione, delle risorse del nucleo di cui fa parte la madre sulla base dell’indicatore della situazione economica, senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. Questo assegno si riferisce al settore della sicurezza sociale.

La Corte conclude che «l’assegno di natalità e l’assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva».

L’Italia, argomenta ancora la Corte, non si è avvalsa della facoltà offerta dalla direttiva agli Stati membri di limitare la parità di trattamento, dunque la normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio degli assegni non è conforme alla direttiva europea.


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