Diritti dei passeggeri via mare, cosa accade se salta un’intera tratta?
La Corte di Giustizia della Ue si pronuncia sui diritti dei passeggeri via mare. Cosa accade se una nuova nave non viene costruita in tempo e salta un’intera stagione di corse via mare?
La Corte di Giustizia della Ue si pronuncia sui diritti dei passeggeri via mare. La consegna in ritardo di una nave da trasporto passeggeri, che comporta la cancellazione di tutte le corse sulla nuova tratta marittima, non rientra nella nozione di “circostanze straordinarie”.
Gli obblighi di trasporto alternativo e di compensazione economica in caso di cancellazione di un servizio di trasporto via mare sono proporzionati allo scopo perseguito dal regolamento europeo. La Corte di giustizia della Ue ha chiarito dunque alcune disposizioni del regolamento sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, a partire da un caso che riguarda una compagnia di navigazione irlandese.
Se la nave che doveva garantire un servizio passeggeri tarda nella consegna e non può essere sostituita, e il vettore cancella il servizio passeggeri con un preavviso di diverse settimane prima della partenza, si applica il regolamento sul trasporto via mare (n. 1177/2010). L’impianto sistematico del regolamento n. 1177/2010 depone a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di «viaggio» con un servizio di trasporto marittimo.
Diritti dei passeggeri via mare, se salta tutta la stagione di corse
L’interpretazione sul trasporto via mare e i diritti dei passeggeri scaturisce da una controversia fra la Irish Ferries Ltd, una compagnia di navigazione irlandese, e la National Transport Authority (NTA) (autorità nazionale dei trasporti, Irlanda).
Il caso di partenza è la cancellazione di una intera stagione di corse previste dalla Irish Ferries fra Dublino (Irlanda) e Cherbourg (Francia).
La Irish Ferries, spiega una nota stampa della Corte Ue, fornisce servizi passeggeri tra porti situati in Irlanda, Regno Unito e Francia. Per garantire il nuovo itinerario fra Irlanda e Francia, aveva commissionato una nuova nave che doveva essere consegnata fra maggio e giugno 2018 e aveva iniziato a vendere in prevendita i biglietti per la stagione estiva del 2018 a partire dall’ottobre 2017.
A causa del ritardo da parte di taluni fornitori del cantiere navale, la Irish Ferries però ha prima dovuto cancellare le corse di luglio, poi l’intera stagione. La nave è stata consegnata solo a dicembre 2018. E la la Irish Ferries non ha potuto trovare nessun’altra nave sostitutiva in grado di garantire il medesimo servizio.
Tutti i passeggeri sono stati informati dell’annullamento dei loro biglietti almeno sette settimane prima della data di partenza inizialmente prevista. La compagnia ha offerto ai passeggeri o il rimborso integrale dei biglietti o la possibilità di un trasporto alternativo. Questo comprendeva anche un ponte terrestre e una corsa marittima verso il Regno Unito, un trasferimento via terra, poi una seconda corsa marittima verso Francia (o Irlanda).
A seguito di una decisione adottata e confermata dalla NTA che concludeva che la Irish Ferries non aveva rispettato né i propri obblighi di trasporto alternativo né quelli di compensazione economica di cui al regolamento n. 1177/2010, la Irish Ferries ha adito la High Court (Alta Corte, Irlanda). Quest’ultima ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali riguardanti sia l’interpretazione sia la validità del regolamento n. 1177/2010.
Trasporto via mare, il giudizio della Corte
La Corte di Giustizia della Ue ha stabilito che nel caso si applica il regolamento sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare.
La Corte, prosegue la nota, «respinge poi le affermazioni della Irish Ferries secondo le quali gli obblighi dei vettori marittimi di passeggeri, in caso di cancellazione di un servizio di trasporto, impongono loro considerevoli oneri finanziari che sono del tutto sproporzionati rispetto allo scopo perseguito da tale regolamento. La Corte osserva che le misure mirano a offrire ai passeggeri la scelta tra raggiungere la destinazione finale o rinunciare al trasporto chiedendo il rimborso del prezzo del biglietto. Per quanto riguarda la compensazione economica prevista, essa varia in funzione della durata del ritardo all’arrivo alla destinazione finale quale indicata nel contratto di trasporto e costituisce un approccio proporzionato volto a risarcire le conseguenze pregiudizievoli causate dal ritardo o dalla cancellazione a cui detto regolamento intende porre rimedio».
Sono diverse le precisazioni della Corte sul regolamento. Quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione e non esiste alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, il vettore è tenuto a proporre al passeggero «un servizio di trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso da quello del servizio cancellato o un servizio di trasporto marittimo abbinato ad altre modalità di trasporto, come un trasporto stradale o ferroviario, ed è tenuto a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal passeggero nell’ambito di tale trasporto alternativo verso la destinazione finale».
Se la compagnia cancella il servizio con un preavviso di diverse settimane, «il passeggero dispone di un diritto alla compensazione economica nel caso in cui egli decida di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo superiore alle soglie fissate dall’articolo 19 del medesimo regolamento. Per contro, qualora un passeggero decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone di un siffatto diritto alla compensazione economica ai sensi di tale articolo».
Nel prezzo del biglietto rientrano i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva. E la consegna tardiva di una nave da trasporto passeggeri che ha comportato la cancellazione di tutte le corse che dovevano essere effettuate da tale nave nell’ambito di una nuova tratta marittima non rientra nella nozione di «circostanze straordinarie».
Il regolamento, prosegue la Corte, non impone al passeggero che chiede di ottenere una compensazione economica di presentare la domanda sotto forma di reclamo al vettore entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto.