Dati sanitari e privacy, Garante Privacy sanziona la Asl di Bari

Dati sanitari e privacy, Garante Privacy sanziona la Asl di Bari (foto Pixabay)

“L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati online. Anche nella pubblicazione dei feedback positivi sulla loro attività, le amministrazioni pubbliche devono tener presente la disciplina privacy, specialmente quando si tratta di dati sanitari“: lo sottolinea il Garante Privacy, al termine di una istruttoria che ha portato una sanzione di 50mila euro per l’Azienda sanitaria locale di Bari.

Dati sanitari e privacy, l’indagine del Garante sulla Asl di Bari

Secondo quanto riferito dal Garante in una nota, a seguito di una segnalazione giunta all’Autorità, è emerso che la Asl, nel corso di sei anni, ha diffuso informazioni sullo stato di salute di centinaia di interessati all’interno di una sezione del sito istituzionale, denominata “Parlano bene di noi” e dedicata a raccogliere gli elogi ricevuti da utenti e associazioni.

“Lo scopo – spiega il Garante – era quello di informare sul miglioramento dei rapporti con i cittadini, ma nei documenti consultabili online (copie scansionate degli appositi moduli di ringraziamento, e-mail e lettere) erano presenti dati anagrafici e di contatto degli assistiti e numerose informazioni relative allo stato di salute dei soggetti che avevano presentato l’elogio, come dettagli clinici degli interventi o delle prestazioni ricevute, diagnosi, anamnesi. In alcuni elogi pubblicati, i riferimenti erano stati cancellati, in modo approssimativo, con il tratto di un pennarello nero, che non impediva di leggere le parti oscurate e da cui era possibile identificare gli autori”.

Nel sanzionare la Asl di Bari, il Garante ha ricordato che “la disciplina privacy impedisce la diffusione delle informazioni sullo stato di salute e che tali dati possono essere comunicati a un soggetto diverso dall’interessato solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso”.

L’Autorità, inoltre, ha osservato che “la procedura di cancellazione manuale con pennarello o con bianchetto, per sua natura imprecisa e non definitiva, non può essere definita idonea a rendere anonime le informazioni personali degli interessati, né può definirsi una procedura di “pseudonimizzazione”, anche se eseguita in modo efficace, quanto piuttosto una semplice procedura manuale di oscuramento delle generalità degli interessati”.


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