Uso illecito di contenuti Facebook e WhatsApp, Garante Privacy multa Autostrade per 420 mila euro (Foto Pixabay)
Uso illecito di contenuti Facebook e WhatsApp, Garante Privacy multa Autostrade per 420 mila euro
Il Garante Privacy multa Autostrade per l’Italia per aver trattato i dati personali di una dipendente, presi da Facebook e da conversazioni fatte via Messenger e WhatsApp, per elevarle contestazioni disciplinari. “I dati personali pubblicati sui social network non possono essere utilizzati indiscriminatamente e a ogni fine, solo perché accessibili a un numero più o meno esteso di persone”
Il Garante Privacy multa Autostrade per l’Italia Spa con una sanzione da 420 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente, poi usati per giustificarne il licenziamento. Nella contestazione disciplinare che era stata fatta, erano stati usati contenuti tratti dal profilo Facebook della dipendente, insieme a stralci di conversazioni intrattenute con un soggetto terzo attraverso Messenger e contenuti veicolati ad alcuni colleghi (immagini tratte dal Bilancio di sostenibilità della Società del 2022 accompagnate da commenti), tramite i rispettivi profili attivati sulla piattaforma WhatsApp.
Il Garante Privacy ha multato Autostrade per 420 mila euro dopo il reclamo della lavoratrice, che aveva segnalato l’utilizzo, da parte della società, di contenuti estratti dal proprio profilo Facebook e da chat private su Messenger e WhatsApp per motivare i procedimenti disciplinari a proprio carico. Tra i contenuti utilizzati figuravano anche stralci virgolettati di commenti e descrizioni di foto.
Nell’istruttoria il Garante ricorda che “i dati personali pubblicati sui social network o, più in generale, disponibili in rete, non possono essere pertanto utilizzati indiscriminatamente e a ogni fine, solo perché accessibili a un numero più o meno esteso di persone”.
“Opinioni e scambi in contesti estranei al rapporto di lavoro”
Dagli accertamenti del Garante, si legge nell’odierna newsletter, è emerso che “i contenuti erano stati utilizzati dal datore di lavoro senza una base giuridica valida, attraverso screenshot forniti da alcuni colleghi e da un soggetto terzo, presenti tra gli “amici” della dipendente su Facebook e attivi nelle sue conversazioni private su Messenger e WhatsApp. Le comunicazioni, inoltre, riguardavano opinioni e scambi avvenuti in contesti estranei al rapporto di lavoro, non rilevanti ai fini della valutazione dell’idoneità professionale”.
Una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti, pubblicati, tra l’altro, in ambienti digitali ad accesso limitato, “la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso”, spiega il Garante nel motivare la sanzione. L’uso di quelle informazioni ha dunque violato i principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dalla normativa privacy.
L’Autorità ribadisce inoltre che “i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone. Anche nell’ambito dell’attività disciplinare il datore di lavoro è tenuto a bilanciare correttamente tale potere con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti agli interessati”.
Il principio di finalità, ha ricordato l’Autorità, impone che i dati siano raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, e trattati in modo coerente con tali scopi. Pertanto, l’utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione “è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della corrispondenza, dunque in assenza di una giustificazione normativa”. Nel determinare l’ammontare della sanzione, il Garante ha considerato sia la gravità della violazione che il fatturato della società.

