Tutela dei consumatori e clausole abusive, pronuncia della Corte Ue
Contratti in valuta estera e clausole abusive, Corte Ue si esprime sulla tutela dei consumatori
La Corte di giustizia della Ue ha precisato la portata della tutela garantita ai consumatori nel caso di un contratto di prestito rimborsabile in valuta estera secondo la direttiva sulle clausole abusive
La Corte di giustizia dell’Unione europea precisa la portata della tutela garantita ai consumatori che abbiano sottoscritto un contratto di prestito rimborsabile in valuta estera.
La direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dice in sintesi la Corte, «non osta all’adozione di disposizioni nazionali che garantiscono un livello di tutela più elevato ai consumatori per quanto riguarda talune clausole che non rientrano nell’ambito di applicazione della stessa».
Il caso: mutuo in euro poi in franco svizzero
Il caso da cui la pronuncia scaturisce parte da un contratto che nel 2004 due consumatori avevano stipulato con una banca greca: un contratto di mutuo immobiliare inizialmente espresso in euro e poi in franco svizzero. Nel 2007, le parti hanno firmato due modifiche al contratto per sostituire alla valuta in cui era espresso il franco svizzero (CHF).
Nel 2018 i due consumatori si sono rivolti al Tribunale di primo grado di Atene per ottenere l’accertamento del carattere abusivo delle clausole del contratto. Queste stabiliscono che il rimborso del prestito debba essere effettuato o in CHF, o nel controvalore in euro in base al tasso di cambio in vigore alla data di pagamento delle rate mensili o dell’intero saldo residuo dovuto in caso di risoluzione del contratto di prestito.
La direttiva sulle clausole abusive è applicabile, in linea di principio, a tutte le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale. Tuttavia, tale direttiva non si applica se una clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa.
Il giudice nazionale si è rivolto alla Corte di giustizia della Ue in riferimento all’applicabilità della direttiva.
La sentenza della Corte su clausole abusive e tutela dei consumatori
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che l’esclusione delle clausole che riproducono una disposizione di diritto nazionale imperativa, quale prevista dalla direttiva, è giustificata dal fatto che è, in linea di principio, legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti. La Corte sottolinea che tale esclusione comprende non soltanto le disposizioni di diritto nazionale che si applicano tra le parti indipendentemente dalla loro scelta, ma anche quelle che si applicano in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti.
Così, la Corte dichiara che tale direttiva esclude dal suo ambito di applicazione una clausola contrattuale che riproduca una disposizione nazionale suppletiva, vale a dire una disposizione che si applica allorché non è stato convenuto nessun altro accordo tra le parti contraenti al riguardo, anche se tale clausola non è stata oggetto di negoziato individuale.
La Corte ricorda anche che la direttiva «procede solo ad un’armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire al consumatore un livello di protezione più elevato di quello da essa previsto. Pertanto, gli Stati membri possono mantenere o adottare, in tutto il settore disciplinato da tale direttiva, che copre le clausole suscettibili di essere abusive che figurano nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, norme più severe di quelle previste dalla direttiva stessa, purché tali norme nazionali siano dirette a garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».
Ciò nonostante, la Corte constata che le clausole che sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva considerata perché riflettono disposizioni di diritto nazionale imperative non rientrano nel settore disciplinato dalla direttiva e che, di conseguenza, la disposizione che prevede questa possibilità non si applica con riferimento a queste clausole. Gli Stati però possono applicare disposizioni della direttiva a situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, purché ciò sia compatibile con gli obiettivi perseguiti da quest’ultima e con i trattati.
Di conseguenza, la Corte Ue conclude che «la direttiva concernente le clausole abusive non osta all’adozione o al mantenimento di disposizioni di diritto nazionale aventi l’effetto di applicare il sistema di tutela dei consumatori a clausole che sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva perché riproducono disposizioni nazionali imperative».

