Volo cancellato e diritti dei passeggeri, i chiarimenti della Corte Ue
Corte Ue: un volo è da considerare cancellato se il vettore lo anticipa di più di un’ora
La Corte di giustizia della Ue ha fornito oggi una serie di chiarimenti sul diritti del passeggeri aerei e sulla compensazione pecuniaria. Fra questi, la considerazione che un volo deve essere considerato cancellato se il vettore aereo lo anticipa di oltre un’ora
Un volo deve essere considerato «cancellato» qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di più di un’ora. Si tratta di un’anticipazione “significativa” che può portare gravi disagi ai passeggeri, fino a render loro impossibile imbarcarsi sul volo. Insomma: un volo troppo anticipato vale come volo cancellato e il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria.
Inoltre, in caso di prenotazione di un determinato volo, «il diritto a compensazione pecuniaria può eventualmente essere esercitato nei confronti del vettore aereo operativo anche qualora la prenotazione non gli sia stata trasmessa».
La Corte di giustizia sui diritti dei passeggeri aerei
Sono alcuni dei chiarimenti che oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea fornisce in merito ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo e, in particolare, alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso dell’anticipazione del volo.
La pronuncia scaturisce da una serie di controversie arrivate a due Tribunali del Land di Austria e Germania e che oppongono alcuni passeggeri e due imprese a una serie di compagnie aeree. I due giudici hanno chiesto alla Corte di chiarire le condizioni alle quali i passeggeri aerei possono far valore i diritti previsti dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Fra questi, in particolare, il diritto alla compensazione pecuniaria (di importo, a seconda della distanza, di 250 euro, 400 euro o 600 euro) in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Ecco dunque la serie di chiarimenti della Corte.
Il volo è “cancellato” se anticipato di oltre un’ora
«Un volo deve essere considerato «cancellato» qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di più di un’ora».
In un caso del genere, spiega la Corte, «l’anticipazione deve essere considerata significativa in quanto può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo». Questa anticipazione «fa perdere ai passeggeri la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative. Così, il passeggero può, in particolare, vedersi costretto ad adattarsi in modo significativo al nuovo orario di partenza del proprio volo al fine di poterlo prendere o persino, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste, non essere in grado di imbarcarsi sull’aereo».
Se c’è un’anticipazione significativa del volo, e quindi una comunicazione tardiva dell’anticipazione, che dà diritto alla compensazione pecuniaria, il vettore aereo operativo deve sempre versare l’importo integrale (250/400/600 euro a seconda della distanza). Non può ridurre del 50% l’eventuale compensazione pecuniaria da versare per il fatto che ha offerto al passeggero un riavviamento che consente a quest’ultimo di giungere senza ritardo alla sua destinazione finale.

Quando c’è la prenotazione confermata del volo
«Il passeggero che ha prenotato un volo dispone di una «prenotazione confermata» (condizione indispensabile per poter beneficiare dei diritti previsti dal regolamento) non solo nel caso in cui egli sia in possesso di un biglietto, ma anche nel caso in cui l’operatore turistico, con il quale abbia concluso un contratto, gli abbia trasmesso un altro titolo che gli offra un trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante l’indicazione dei luoghi e degli orari di partenza e di arrivo, nonché del numero di volo».
È irrilevante il fatto che il vettore aereo abbia confermato all’operatore orari di partenza e arrivo del volo, spiega la Corte, perché non si può chiedere al passeggero di procurarsi informazioni relative ai rapporti tra l’operatore e il vettore aereo.
Il vettore operativo e l’orario di partenza del volo
«Inoltre, un vettore aereo può essere qualificato come «vettore aereo operativo» (contro il quale sono generalmente esercitati i diritti previsti dal regolamento) nei confronti di un passeggero, qualora quest’ultimo abbia concluso un contratto con un operatore turistico per un volo determinato operato da tale vettore aereo senza che detto vettore abbia confermato gli orari del volo o senza che l’operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale passeggero presso il medesimo vettore aereo».
L’«orario di arrivo previsto» di un volo, da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame volto a stabilire se sussistano un’anticipazione significativa o un ritardo prolungato che possano dare diritto a una compensazione pecuniaria, può risultare da un titolo diverso da un biglietto, titolo che sia stato trasmesso al passeggero dall’operatore turistico.
Negato imbarco, cancellazione, prenotazione e ritardo del volo
La Corte precisa ancora che «in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo, il vettore aereo operativo deve informare il passeggero aereo relativamente all’esatta denominazione sociale e al recapito dell’impresa presso la quale quest’ultimo può chiedere una compensazione pecuniaria nonché, se del caso, precisare i documenti che egli deve allegare alla sua domanda di compensazione pecuniaria, senza tuttavia essere tenuto a informare il passeggero aereo relativamente all’importo esatto della compensazione pecuniaria che il passeggero stesso può eventualmente ottenere».
In caso di prenotazione di un volo attraverso un intermediario, il passeggero aereo deve essere considerato non informato della cancellazione del volo se il vettore ha trasmesso l’informazione alla piattaforma elettronica almeno due settimane prima della partenza ma l’intermediario non ha informato il passeggero della cancellazione entro il termine richiesto.
Infine, la Corte stabilisce che «un volo non è considerato «cancellato» quando il vettore aereo operativo rinvia l’orario di partenza del volo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo».

