Imballaggi in plastica monouso, dal 2030 addio a bustine di maionese e flaconcini di shampoo (Foto Towfiqu barbhuiya per Pexels)
Imballaggi in plastica monouso, dal 2030 addio a bustine di maionese e flaconcini di shampoo
Il 12 agosto 2026 entrerà in vigore il Regolamento europeo su imballaggi e rifiuti di imballaggi. Dal 2030 stop a una serie di imballaggi in plastica monouso quali bustine di ketchup e maionese, flaconcini di shampoo e creme, bustine per porzioni di ortofrutta inferiori a 1 kg e mezzo
Addio a una serie di imballaggi in plastica monouso molto diffusi nella vita quotidiana. L’Europa si muove verso il divieto a bustine di maionese e ketchup, flaconcini monouso per shampoo, creme e saponette, bustine e sacchetti monouso per porzioni piccole di frutta e verdura.
Le nuove norme contro gli imballaggi usa e getta in plastica sono contenute nel Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (packaging and packaging waste regulation- PPWR) che ha l’obiettivo di aumentare la sostenibilità del settore. Il regolamento entrerà in vigore dal 12 agosto 2026 mentre, per le norme contro la plastica monouso, la data di riferimento sarà il 1° gennaio 2030.
Per quella data agli operatori economici sarà vietato immettere sul mercato alcuni tipi di imballaggi monouso fra i quali le bustine usate per salse e condimenti, i flaconcini di shampoo e corpo usate negli hotel, le buste in plastica per frutta e verdura fresca preconfezionata di peso inferiore a 1,5 kg, i contenitori per alimenti e bevande riempiti e consumati nei bar e nei ristoranti.
Gli imballaggi sul mercato
Il regolamento si applica a tutti i tipi di imballaggio. A a partire dall’entrata in vigore, prevista al 12 agosto 2026, un imballaggio potrà essere immesso sul mercato interno solo se è conforme alle prescrizioni del regolamento. L’altra scadenza sarà il 2030 e prevede appunto il divieto di immettere sul mercato una serie di imballaggi monouso molto comuni e diffusi.
Il regolamento stabilisce “una serie di prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato”.
Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.
Il regolamento si applica poi “a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici”.
Imballaggi sostenibili: no Pfas
Le norme contengono una serie di prescrizioni di sostenibilità per gli imballaggi, che devono essere fabbricati “in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione”. Fra questi ci sono le sostanze note come Pfas.
Dal dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) pari o superiore a una serie di valori limite indicati nel regolamento.
Imballaggi riciclabili
Tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili.
Il regolamento prevede inoltre un contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica da rispettare entro il 1° gennaio 2030: 30% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande; 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande; 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande; 35 % per gli imballaggi di plastica diversi.
Altre scadenze sono invece fissate al 2040.
Stop alle bustine monoporzione
Dal 1° gennaio 2030 scattano poi alcune restrizioni all’uso di determinati tipi di imballaggio. Gli operatori economici non potranno immettere sul mercato una serie di imballaggi in formati e usi elencati dal regolamento, imballaggi in plastica monouso quali:
- reti, sacchetti vassoi e contenitori in plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
- vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole per per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- imballaggi in plastica monouso come le bustine per porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering. Fanno eccezione di quelli forniti insieme a cibo pronto da asporto destinato al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni, e gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
- imballaggi monouso per cosmetici e igiene come flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette;
- borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi.
Acquisti con ricarica
Ci sono poi una serie di obblighi per gli esercizi che offrono la possibilità di comprare prodotti attraverso la ricarica.
Questi possono rifiutare di riempire un contenitore portato dall’utente se non conforme ai requisiti di legge, in particolare ”se gli operatori economici ritengono che il contenitore sia non igienico o non consono alla vendita di cibo o bevande. Gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che derivano dall’uso di contenitori forniti dall’utilizzatore finale”.
Dal 1° gennaio 2030 inoltre “i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m2 si adoperano per destinare il 10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari”.
Obiettivi di riciclaggio
I tema di prevenzione dei rifiuti da imballaggio, ogni Stato è chiamato a ridurre i rifiuti di imballaggio procapite, rispetto ai valori del 2018, del 5% entro il 2030; 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040.
Il regolamento stabilisce una serie di obiettivi di riciclaggio per gli Stati, fissati in una serie diversa di target. Entro il 31 dicembre 2030 gli obiettivi di riciclaggio sono almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti; percentuali minime in peso dei materiali contenuti nei rifiuti da imballaggio pari al 55% per la plastica, 30% per il legno, 80% per i metalli ferrosi, 60% per l’alluminio,75% per il vetro e 85% per carta e cartone.
Le sanzioni sono demandate agli Stati membri che entro il 12 febbraio 2027 devono stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento.

