Insetticida cipermetrina, Tribunale Ue respinge il ricorso di Pesticide Action Network contro la Commissione
Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso di Pesticide Action Network contro la Commissione europea per il rinnovo dell’insetticida cipermetrina fino al 2029
L’identificazione di alcuni rischi legati all’uso degli insetticidi non esclude il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva. La Commissione europea ha potere discrezionale e può rinnovare l’approvazione di un prodotto fitosanitario, nel caso in questione la cipermetrina, imponendo misure di mitigazione del rischio per “ridurle a un livello accettabile”. È in sintesi l’argomentazione con cui il Tribunale Ue ha respinto il ricorso di Pesticide Action Network (Pan) contro la Commissione europea per il rinnovo dell’insetticida cipermetrina fino al 2029.
La cipermetrina e i rischi
La cipermetrina, spiega una nota del Tribunale, è un insetticida ampiamente utilizzata nell’Unione europea per lottare contro i parassiti delle colture. Dal 2006 la cipermetrina è considerata approvata come sostanza attiva immessa nel mercato dei prodotti fitosanitari.
Nel 2022 l’organizzazione non governativa Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) ha chiesto alla Commissione europea di riesaminare il suo regolamento di esecuzione che rinnova l’approvazione dell’insetticida in questione fino al 31 gennaio 2029. Per l’ong l’approvazione non tiene conto delle valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) che hanno individuato rischi connessi ai pesticidi associati alla cipermetrina, che riguardano, tra l’altro, gli organismi acquatici e le api mellifere.
Poiché il rinnovo dell’approvazione era stato accompagnato da misure di mitigazione dei rischi, la Commissione ha respinto tale richiesta. La PAN Europe si è quindi rivolta al Tribunale dell’Unione europea per far annullare il rifiuto argomentando che il mancato riesame violasse il principio di precauzione e l’obbligo della Ue di proteggere salute umana e ambiente.
Il Tribunale respinge il ricorso
Con la sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso. Il principio di precauzione, spiega il Tribunale, impone alle istituzioni della Ue di adottare misure appropriate per prevenire rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente e per valutare i rischi serve una valutazione scientifica. E serve identificare il livello di rischio ritenuto inaccettabile.
La valutazione scientifica va affidata agli esperti, spiega il Tribunale, ma “la determinazione del livello di rischio giudicato accettabile per la società spetta alle istituzioni dell’Unione. Sebbene, nell’ambito del procedimento di rinnovo delle sostanze attive, la Commissione debba tener conto delle conclusioni scientifiche dell’EFSA, essa non è vincolata dalle osservazioni di quest’ultima”.
In quanto “gestore dei rischi”, prosegue il Tribunale, la Commissione “dispone di un ampio potere discrezionale, delimitato tuttavia dal legislatore dell’Unione e dal principio di precauzione”.
Nel caso esaminato, il Tribunale dichiara che “l’individuazione dei settori critici di preoccupazione da parte dell’EFSA non esclude che la Commissione rinnovi l’approvazione della cipermetrina, imponendo misure di mitigazione dei rischi”. Spetta poi alla Commissione “assicurarsi che tali misure consentano effettivamente, e non in astratto, di ridurre il rischio individuato ad un livello accettabile”.