Inquinamento atmosferico, c’è l’accordo in Europa su limiti più severi (e la possibilità di rinviarli) (Foto di Jerzy Górecki da Pixabay)

C’è l’accordo provvisorio fra Parlamento europeo e Consiglio sulle nuove misure contro l’inquinamento atmosferico in Europa e per una migliore qualità dell’aria. L’accordo stabilisce limiti più severi entro il 2030 per diversi inquinanti, primi fra tutti il particolato e il biossido di azoto, con l’obiettivo di arrivare a inquinamento zero entro il 2050 – secondo il piano d’azione Zero Pollution lanciato dalla Commissione europea nel 2022. L’accordo prevede però la possibilità per gli Stati di chiedere un rinvio del termine per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria, posticipandolo di una decina d’anni fino al 2040 se il rispetto della direttiva è considerato “irrealizzabile” per condizioni orografiche o climatiche particolari.

Inquinamento atmosferico e morti premature

L’inquinamento atmosferico continua a essere la principale causa di morte prematura nell’Unione europea: alla cattiva qualità dell’aria e allo smog sono imputate 300 mila morti premature l’anno, ricorda il Parlamento europeo. Di fronte a questo dramma che sembra non conoscere fine né, ovviamente, confini (ma solo zone più inquinate di altre, come accade in Italia per la “cappa” che affligge proprio in questi giorni la Pianura Padana) l’obiettivo che l’Europa si è data è quello di raggiungere l’inquinamento zero entro il 2050 e un ambiente “pulito e sano” per i cittadini.

Ieri dunque i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulle nuove misure per “garantire che la qualità dell’aria nell’UE non sia dannosa per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità con l’obiettivo di eliminare l’inquinamento atmosferico entro il 2050”, informa una nota del Parlamento europeo.

Ora servirà l’adozione dell’accordo da parte del Parlamento e del Consiglio. L’accordo prevede standard più severi sulla qualità dell’aria, indici di qualità dell’aria comparabili fra i diversi Stati, accesso alla giustizia a cittadini e ong ambientaliste per contestare l’attuazione della direttiva e diritto al risarcimento dei cittadini quando la loro salute è danneggiata per la violazione delle nuove norme contro l’inquinamento.

Qualità dell’aria, valori più severi per particolato e biossido di azoto

Le nuove norme, spiega ancora il Parlamento europeo, stabiliscono limiti e valori obiettivo più severi per il 2030, rispetto alle norme attuali, per diversi inquinanti tra cui particolato (PM2,5, PM10), NO2 (biossido di azoto) e SO2 (biossido di zolfo).

Per i due inquinanti con il maggiore impatto documentato sulla salute umana, PM2,5 e NO2, i valori limite annuali dovranno essere più che dimezzati, passando rispettivamente da 25 µg/m³ a 10 µg/m³ e da 40 µg/m³ a 20 µg /m³. Ci saranno anche più punti di campionamento della qualità dell’aria nelle città.

Gli standard di qualità dell’aria saranno riesaminati entro il 31 dicembre 2030, successivamente almeno ogni cinque anni e più spesso in caso di nuove risultati scientifici, come le linee guida riviste sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La possibilità di posticipare la scadenza

Attenzione però alla possibilità concessa agli Stati di posticipare fino a dieci anni la scadenza prevista per il 2030 in caso di “condizioni specifiche” e di un impatto considerevole sui sistemi di riscaldamento. Vale la pena dunque riportare l’indicazione del Consiglio.

In una nota, il Consiglio spiega infatti che “l’accordo provvisorio prevede che gli Stati membri abbiano la possibilità di richiedere, entro il 31 gennaio 2029 e per ragioni specifiche e a rigorose condizioni, un rinvio del termine per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria: fino al 1° gennaio 2040 per le zone in cui il rispetto della direttiva entro il termine sarebbe irrealizzabile a causa di specifiche condizioni climatiche e orografiche o dove le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo con un impatto significativo sui sistemi di riscaldamento domestico esistenti; fino al 1° gennaio 2035 (con possibilità di proroga di altri due anni) se le proiezioni mostrano che i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine di conseguimento”.

Per chiedere il rinvio gli Stati dovranno includere nelle loro tabelle di marcia, da stabilire entro il 2028, delle proiezioni sulla qualità dell’aria che dimostrano che lo sforamento durerà il minor tempo possibile e che il valore limite sarà raggiunto al più tardi entro la fine del periodo del rinvio. Durante il periodo di rinvio, gli Stati membri dovranno inoltre aggiornare regolarmente le proprie tabelle di marcia e riferire sulla loro attuazione.

Nel caso dello sforamento dei limiti o del superamento delle soglie di allerta o di informazione per alcuni inquinanti, il testo prevede che gli Stati membri stabiliscano: una tabella di marcia per la qualità dell’aria in anticipo se tra il 2026 e il 2029 il livello di inquinanti supera il limite o il valore obiettivo da raggiungere entro il 2030; piani di qualità dell’aria per le aree in cui i livelli di inquinanti superano i valori limite e gli obiettivi stabiliti nella direttiva dopo la scadenza; piani d’azione a breve termine che stabiliscono misure di emergenza (ad esempio limitazione della circolazione dei veicoli, sospensione dei lavori di costruzione) per ridurre il rischio immediato per la salute umana nelle aree in cui verranno superate le soglie di allerta.

Lotta all’inquinamento dunque, ma “requisiti più flessibili” nel caso in cui “il potenziale di riduzione di determinate concentrazioni di inquinanti è fortemente limitato a causa delle condizioni geografiche e meteorologiche locali”.

Particolare anche la clausola che riguarda l’ozono. Si legge ancora nella nota del Consiglio: “Per quanto riguarda l’ozono, nei casi in cui non esiste un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono a livello locale o regionale, i colegislatori hanno concordato di esentare gli Stati membri dall’elaborazione di piani per la qualità dell’aria, a condizione che forniscano alla Commissione e al pubblico con una motivazione dettagliata per tale esenzione”.


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