L’Antitrust impone per tre anni una serie di misure per ripristinare la concorrenza nel mercato della pay-tv. In particolare, il divieto per il gruppo Sky di stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi e i canali lineari per le piattaforme internet in Italia.

È quanto si legge in una nota stampa nella quale l’Antitrust annuncia di aver concluso, il 20 maggio, l’istruttoria sull’acquisizione di alcuni asset della televisione a pagamento sulla piattaforma digitale terrestre di Mediaset Premium S.p.A. da parte di Sky Italian Holding S.p.A. (gruppo Sky).

L’Antitrust ha deciso di autorizzare l’operazione di concentrazione Sky/R2 (ramo di Mediaset Premium) ma di prescrivere in capo a Sky Italia S.r.l. e Sky Italian Holdings S.p.A. una serie di misure. Queste comprendono il “divieto per il Gruppo Sky di stipulare nuovi contratti di acquisizione dei contenuti audiovisivi e di canali lineari di editori terzi per il territorio italiano con clausole di esclusiva per la piattaforma internet o con clausoleaventi effetti equivalenti”, si legge nel provvedimento.

Si prevede poi l’obbligo per il Gruppo Sky, “in caso di costituzione di una nuova piattaforma proprietaria digitale terrestre che sia compatibile con gli assetdi R2 modificati durante il periodo di controllo della stessa, di accesso a tale piattaforma proprietaria a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e orientate ai costi e, in generale, divieto di utilizzo delle informazioni e degli assetdetenuti da R2 e già acquisiti ai fini della proposizione di offerte commerciali televisive a pagamento del Gruppo Sky”. Fra le misure c’è poi la nomina, entro due mesi, di un fiduciario incaricato di verificare e controllare l’adempimento delle misure, sottoposto ad approvazione dell’Autorità, secondo le best practice in tema di rimedi della concentrazione, e l’obbligo di predisporre una relazione entro tre mesi dalla decisione dell’Autorità e successive relazioni a cadenza annuale, con le indicazioni in merito alle azioni intraprese da Sky per rispondere alle misure dell’Antitrust.

A conclusione dell’istruttoria, si legge in una nota, l’Autorità ha rilevato che “la realizzazione dell’operazione di concentrazione ha comportato il rafforzamento della posizione dominante del gruppo Sky sul mercato dei servizi al dettaglio della televisione a pagamento (mercato della pay-tv), tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in tale mercato e nei mercati ad essi connessi  – il mercato della fornitura all’ingrosso di canali televisivi preconfezionati per la televisione a pagamento e i suoi possibili sub-segmenti (basic e premium) e il mercato della licenza dei diritti di trasmissione di contenuti audiovisivi e i suoi sub-segmenti”.

L’operazione ha causato “evidenti effetti concorrenziali” con la scomparsa anche in prospettiva della pressione concorrenziale fatta in passato da Mediaset Premium. Questi effetti, spiega ancora l’Antitrust, “sono irreversibili e le condizioni concorrenziali precedenti alla concentrazione non sono state ripristinate a seguito della restituzione di parte della società R2 S.r.l. al gruppo Mediaset”. Per questo l’Autorità ha deciso di imporre per tre anni “misure atte a ripristinare la concorrenza nel mercato della pay-tv. In particolare, le misure consistono in un divieto, per il gruppo Sky, di stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi ed i canali lineari per le piattaforme internet in Italia. In questo modo, l’Autorità ritiene che la concorrenza potenziale delle offerte televisive a pagamento via Internet possa garantire, in futuro, un’adeguata pressione concorrenziale, che permetta una riduzione dei prezzi per i consumatori e un incremento dei contenuti audiovisivi a disposizione degli stessi”.


Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy

Parliamone ;-)