phishing

Furti su carta prepagata: saranno rimborsati tutti i prelievi non autorizzati, perché la banca deve tutelare il consumatore dal rischi di pirateria informatica. Un consumatore di Parma si è visto riconoscere il diritto al rimborso di somme che gli erano state sottratte da ignoti sulla sua carta prepagata, che non era stata né ceduta né smarrita, attraverso l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario. È quanto segnala Confconsumatori, che ha assistito il cittadino nel caso di phishing. L’intermediario non aveva riconosciuto il rimborso totale perchè considerava “sicuri” alcuni siti per gli acquisti.
Il consumatore era titolare di una carta prepagata ricaricabile – che usava solo durante le trasferte di lavoro all’estero – e si era accorto di alcuni prelievi effettuati da ignoti sul suo conto per acquisti online e per ricariche telefoniche online, senza aver mai smarrito o ceduto la carta, né rivelato il proprio codice segreto. Dopo aver ricevuto una risposta negativa dal proprio Istituto di credito, assistito da Confconsumatori di Parma si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario, che ha riconosciuto la responsabilità dell’Istituto per non aver ancora recepito l’indirizzo interpretativo in materia di utilizzo fraudolento online di carte prepagate, così come predisposto invece dal medesimo organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ottemperanza del D. Lgs. 11/2010.
Durante l’ultimo viaggio fatto, il cittadino si era accorto di prelievi non autorizzati e aveva presentato denuncia alle autorità locali, ma l’intermediario finanziario aveva rimborsato soltanto alcune delle voci di acquisto, rifiutandosi di riconoscere il rimborso totale a favore del proprio cliente perché riteneva che i siti attraverso i quali erano avvenute le operazioni incriminate fossero da considerarsi come “sicuri”.
La situazione si è sbloccata dopo la pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanzario: il consumatore si è visto riconoscere il diritto al rimborso delle somme fraudolentemente sottratte da ignoti dedotta unicamente la franchigia. Secondo Grazia Ferdenzi, l’avvocato che ha assistito il cliente, si tratta di una decisione molto importante “perché riconosce l’obbligo dell’intermediario finanziario di recepire la Direttiva europea sui Servizi di Pagamento, introdotta in Italia dal D. Lgs 11/2010 con decorrenza 1.3.2010, la quale prevede particolari forme di tutela per i consumatori in materia di pagamenti”.


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