Non esiste diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese. E gli Stati non sono tenuti a garantire il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali dopo un certo periodo di tempo dallo scioglimento di una società. Solo in casi eccezionali, passato un periodo “sufficientemente lungo” dallo scioglimento, e in casi eccezionali, si può prevedere la limitazione all’accesso dei dati. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi su un caso che opponeva un cittadino italiano alla Camera di Commercio di Lecce.

giustizia_corte_europeaNel 2007 Salvatore Manni, amministratore di una società cui era aggiudicato l’appalto per la costruzione di un complesso turistico in Italia, ha convenuto in giudizio la Camera di commercio di Lecce. La motivazione: le unità immobiliari, spiegava, non avevano trovato acquirenti in quanto risultava dal registro delle imprese che era stato l’amministratore di un’altra società dichiarata fallita nel 1992 e liquidata nel 2005. Il Tribunale di Lecce ha ordinato alla Camera di Commercio di rendere anonimi i dati e l’ha condannata al risarcimento del danno. E questa ha fatto ricorso. La questione è arrivata fino in Cassazione, che si è rivolta dunque alla Corte di Giustizia della Ue.

Con la sua sentenza odierna, la Corte rileva, innanzitutto, che “la pubblicità del registro delle imprese mira a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi nonché a tutelare, in particolare, gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia il proprio patrimonio sociale”. Per la Corte “anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere, possono ancora sorgere questioni per cui è necessario disporre dei dati delle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese”. Tenuto conto che possono essere coinvolti molti soggetti, anche in più Stati, e che i termini di prescrizione previsti dai diritti nazionali sono diversi, “risulta impossibile identificare un termine univoco, allo spirare del quale non sarebbe più necessaria l’iscrizione nel registro e la pubblicità dei dati citati”.

Sostiene quindi la Corte di Giustizia: “In tali circostanze, gli Stati membri non sono tenuti a garantire alle persone fisiche, i cui dati sono iscritti nel registro delle imprese, il diritto di ottenere, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, la cancellazione dei dati personali che le riguardano”.

Per la Corte l’ingerenza nei diritti fondamentali delle persone, quale la tutela dei dati personali, non risulta “sproporzionata” perché “solamente un numero limitato di dati personali è iscritto nel registro delle imprese” e perché “è giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender parte agli scambi economici attraverso una società per azioni o una società a responsabilità limitata e che offrono come unica garanzia per i terzi il patrimonio sociale di tale società siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni in seno alla stessa”. La limitazione all’accesso dei dati personali non è esclusa in modo assoluto. Per la Corte “in situazioni particolari, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società”, ragioni legittime possono giustificare, “in via eccezionale”, che l’accesso ai dati personali sia limitato ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. Ma “una simile limitazione dell’accesso ai dati personali deve essere il risultato di una valutazione da compiersi caso per caso” e spetta allo Stato decidere se intende adottare nel proprio ordinamento giuridico una simile limitazione all’accesso.  Nel caso italiano della quale è stata investita, invece, per la Corte  “il solo fatto che gli immobili del complesso turistico non si vendano perché i potenziali acquirenti hanno accesso ai dati del sig. Manni nel registro delle imprese non può essere sufficiente a giustificare una limitazione dell’accesso dei terzi a tali dati, tenuto conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di dette informazioni”.


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