Con la sentenza odierna, il Tribunale respinge integralmente i ricorsi della Bayer e della Syngenta relativi ai neonicotinoidi clothianidin, tiametoxam e imidacloprid e conferma la validità delle restrizioni introdotte a livello dell’UE nel 2013 nei confronti degli insetticidi in esame in considerazione dei rischi per le api. Il gruppo Bayer, che produce e commercializza l’imidacloprid e la clothianidin all’interno dell’Unione, il gruppo Syngenta, che produce e commercializza il tiametoxam, e il gruppo BASF, che produce e commercializza il fipronil, hanno adito il Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento dei divieti e restrizioni. La Syngenta ha inoltre chiesto il pagamento di un risarcimento pari almeno a 367,9 milioni di euro.

I ricorsi prendono le mosse da una serie di interventi della Commissione europea sull’utilizzo dei pesticidi. Uno dei primi risale al 2012 quando, a seguito della perdita di colonie di api a causa di vari casi di cattivo utilizzo di pesticidi, la Commissione ha deciso di riesaminare le approvazioni rilasciate a livello dell’Unione per le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid (che rientrano nella famiglia dei neonicotinoidi) e per la sostanza attiva fipronil (che rientra nella famiglia dei fenilpirazolici). Essa ha in particolare chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare una nuova valutazione dei rischi di tali sostanze per la salute delle api.

In considerazione dei rischi individuati dall’EFSA, il 24 maggio 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 485/2013 che vieta, a partire dal 26 maggio 2013, per la clothianidin, il tiametoxam e l’imidacloprid: “qualsiasi uso non professionale all’interno e all’esterno; qualsiasi uso come la concia delle sementi o il trattamento del terreno per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno: orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento; qualsiasi uso come trattamento fogliare per i seguenti cereali: orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento; qualsiasi uso come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l’applicazione fogliare per un centinaio di colture, tra cui la colza, la soia, il girasole e il mais, salvo nel caso in cui siano coltivati in serra e con l’eccezione dei trattamenti fogliari dopo la fioritura”.

Inoltre, il 14 agosto 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione n. 781/2013 relativo al fipronil che limita, a partire dal 16 agosto 2013, l’uso di prodotti fitosanitari contenenti fipronil alle colture in serra e alle sementi di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campi e da raccogliere prima della fioritura, e vieta, a partire dal 1° marzo 2014, l’uso e l’immissione sul mercato di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti fipronil, (tranne che per coltivazioni destinate ad essere utilizzare sotto serra e per le sementi di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campi e da raccogliere prima della fioritura).

Questi due regolamenti di esecuzione obbligano gli Stati membri a modificare o a ritirare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid entro il 30 settembre 2013 (con un eventuale periodo di tolleranza avente termine al più tardi il 30 novembre 2013). Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti fipronil, lo stesso obbligo è previsto per la data del 31 dicembre 2013 (con un eventuale periodo di tolleranza avente termine al più tardi il 28 febbraio 2014).

Secondo il Tribunale, vista l’esistenza di nuovi studi i cui risultati suscitavano, rispetto alle conoscenze disponibili al momento della precedente valutazione, preoccupazioni in merito al permanere dei presupposti per l’approvazione, la Commissione ha potuto correttamente ritenere necessario procedere ad un riesame dell’approvazione delle sostanze.

Per quanto riguarda gli utilizzi limitati o vietati nel 2013, il Tribunale dichiara che la Commissione è stata in grado di dimostrare che, alla luce del rafforzamento sostanziale dei requisiti relativi all’assenza di effetti inaccettabili delle sostanze attive sulle api, i rischi accertati dall’EFSA giustificavano la conclusione secondo cui le tre sostanze in esame non rispondevano più ai criteri di approvazione.

 

Notizia pubblicata il 17/05/2018 ore 17.32


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Elena Leoparco
Elena Leoparco
Non sono una nativa digitale ma ho imparato in fretta. Social e tendenze online non smettono mai di stuzzicare la mia curiosità, con un occhio sempre vigile su rischi e pericoli che possono nascondersi nella rete. Una laurea in comunicazione e una in cooperazione internazionale sono la base della mia formazione. Help Consumatori è "casa mia" fin dal praticantato da giornalista, iniziato nel lontano 2012.

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