Bonus sociale di luce e gas, dal 1° aprile 2024 stop al contributo straordinario (Foto Pixabay)

Dal 1° aprile stop al contributo straordinario per il bonus sociale dell’energia. Il IV trimestre 2023 aveva visto l’introduzione di un contributo straordinario crescente con il numero dei componenti del nucleo familiare riservato a coloro che già ricevevano il bonus sociale elettrico (ISEE 15.000 e 30.000 per famiglie numerose). Questo contributo, in vigore anche nel primo trimestre 2024, non è stato riconfermato per il secondo trimestre per cui “il bonus sarà più leggero”.

È quanto evidenzia Adiconsum che fa il punto sui bonus sociali energia riconosciuti per disagio economico.

Dal 1° gennaio scorso, ricorda Adiconsum, l’erogazione dei bonus sociali di luce e gas è ripresa con i pregressi requisiti di ISEE: fino a 9.530 euro e fino a 20.000 euro per le famiglie con più di 3 figli.

Cronostoria dei bonus sociali di luce e gas

I bonus sociali di luce e gas sono stati oggetto negli ultimi due anni di varie misure di potenziamento e di estensione della platea dei beneficiari, ricorda Adiconsum.

Dal II trimestre 2022, infatti, il valore dell’ISEE era stato innalzato fino a 12.000 euro (20.000 per le famiglie numerose) per poi passare dal I trimestre 2023 a 15.000 euro (20.000 euro per le famiglie numerose) e dal II trimestre 2023 a 30.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico e fino a 15.000 e 30.000 euro fino al IV trimestre 2023.

Cos’è il bonus sociale per disagio economico

Il bonus per disagio economico è uno sconto applicato in modo automatico sulle bollette elettriche, gas e idriche ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia.

Come spiega l’Autorità per l’energia, ha diritto al bonus il cittadino o nucleo familiare se l’Isee non è superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico e non è superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

In caso di fornitura diretta, questa (ovvero il contratto elettrico, gas e luce) deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE. Se il contratto è intestato a un altro soggetto (il proprietario di casa, se l’abitazione è in affitto) il bonus non viene riconosciuto. La fornitura deve avere una tariffa per uso domestico e per il servizio idrico deve essere uso domestico residente. Infine la fornitura deve essere attiva, quindi il servizio in corso di erogazione, o momentaneamente sospesa per morosità.

In caso di fornitura centralizzata, la fornitura condominiale di gas o di acqua è utilizzata in locali abitativi ed è attiva (il servizio deve essere in corso di erogazione). Per il servizio idrico, altro requisito necessario per ottenere il bonus è che il nucleo deve essere intestatario di una fornitura elettrica attiva e domestica.

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