Multa Antitrust e risarcimento danni per fotografie online, PhotoClaim: faremo ricorso (foto pixabay)
Multa Antitrust e risarcimento danni per fotografie online, PhotoClaim: faremo ricorso
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la nota di risposta di PhotoClaim al provvedimento Antitrust che ha multato la società e un avvocato in relazione alle richieste di risarcimento danni per violazione dei diritti d’autore su fotografie online
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la risposta di PhotoClaim al provvedimento Antitrust che ha multato la società e un avvocato per pratica commerciale scorretta in relazione alle richieste di risarcimento danni per violazione dei diritti d’autore su fotografie online.

PhotoClaim: presenteremo ricorso
«Il 3 ottobre 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha emesso una decisione, con cui ha ritenuto che PhotoClaim e un avvocato tedesco che collabora con l’azienda abbiano violato il Codice del Consumo italiano. PhotoClaim ha intenzione di impugnare la decisione dell’AGCM e continuerà a fornire assistenza ai fotografi il cui diritto d’autore è stato violato. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che ci sono margini di miglioramento e prendiamo questa decisione come un’opportunità per esaminare più a fondo i nostri processi e migliorarli.
PhotoClaim è stata multata di 35.000 euro sulla base del fatto che l’azienda non avrebbe supervisionato adeguatamente l’operato dell’avvocato con cui stava collaborando. È importante sottolineare che la nostra azienda si concentra sul rilevamento delle violazioni del diritto d’autore e sull’assistenza ai fotografi nel processo di recupero dei compensi dovuti, selezionando e suggerendo ai fotografi i nominativi di avvocati esterni che si occupano di procedimenti stragiudiziali e di cause giudiziarie. Non portiamo avanti processi per conto nostro e siamo rimasti sorpresi del fatto che l’Autorità abbia erroneamente affermato nella sua decisione che l’avvocato coinvolto operava per conto di PhotoClaim, mentre, in realtà, egli agiva per conto dei fotografi che gli avevano direttamente affidato i loro casi, dopo aver firmato la procura nei suoi confronti.
Ciò che più ci ha sorpreso della decisione è che la ricostruzione fattuale del caso concreto operata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è risultata essere manifestamente errata, in quanto l’Autorità non ha tenuto conto del fatto che, nel caso esaminato, l’esercizio dei diritti d’autore del fotografo (soggetto non italiano) trovava il proprio fondamento alla luce del diritto tedesco, alla cui giurisdizione il caso era assoggettabile.
A nostro avviso, la mancata considerazione dei suddetti argomenti ha prodotto una decisione in contrasto con il diritto europeo e che potrà avere ripercussioni dannose non solo per PhotoClaim, ma anche per tutti i titolari di diritti d’autore che desiderano chiedere un risarcimento di danni nelle proprie rispettive giurisdizioni contro i trasgressori aventi sede in Italia.
Inoltre, la decisione incide sulla possibilità dei titolari di diritti d’autore di stabilire i propri prezzi per le loro opere, poiché l’Autorità nel caso in questione ha ipotizzato che l’ammontare dei danni richiesti fosse troppo elevato, perché fotografie simili sono vendute a basso costo su siti come Alamy. Poiché la libertà contrattuale è un istituto consolidato nel diritto europeo, limitarla sarebbe dannoso per qualsiasi autore. Nel caso in questione, il fotografo non ha mai venduto le sue fotografie su Alamy e ha deciso di stabilire le tariffe in base alle tabelle MFM (cioè il tariffario redatto dal dipartimento della federazione nazionale tedesca dei fotografi professionisti “Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing”, il quale è utilizzato dai tribunali tedeschi per determinare i danni dovuti in caso di violazioni di diritto d’autore ed è equiparabile al tariffario SIAE), che ora sono state messe in discussione in Italia.
La decisione è viziata anche dal fatto che si basa sull’errato presupposto che nel caso di specie non sarebbe stata condotta un’adeguata valutazione in merito ai requisiti di tutela delle opere in questione, nonché in merito alla titolarità del diritto d’autore, oltre al fatto che i destinatari delle contestazioni non sarebbero stati messi in condizione di verificare l’esistenza di una procura firmata dal titolare del diritto d’autore. In realtà, tutti i casi sono soggetti a una valutazione preventiva della titolarità del diritto d’autore e dei requisiti di tutela; inoltre, la procura viene sempre allegata alla prima lettera di diffida inviata ai soggetti contestati, come avvenuto anche nel caso di specie.
Inoltre, per quanto riguarda le accuse di invio massivo di richieste di risarcimento dei danni, si osserva che tutti i casi sono sottoposti alla valutazione dei titolari dei rispettivi diritti d’autore, nonché degli avvocati da loro incaricati. Il numero di casi è determinato esclusivamente dal numero di fotografi con cui l’azienda collabora e dall’elevato volume di violazioni di diritti d’autore riscontrato. In ogni caso, il contenuto di tutte le comunicazioni inviate alle controparti viene attentamente valutato caso per caso dagli avvocati incaricati dai fotografi. Alcune comunicazioni possono essere simili tra di esse, esclusivamente perché la tipologia delle violazioni ed il fondamento giuridico per l’esercizio dei diritti possono presentare delle analogie tra i vari casi.
Per quanto riguarda il fatto che alcuni messaggi possano essere stati formulati in modo aggressivo, vorremmo sottolineare che PhotoClaim non può essere ritenuta responsabile della formulazione delle e-mail inviate, poiché queste lettere sono valutate, scritte e inviate da avvocati professionisti, secondo le modalità e le strategie da loro attentamente valutate, nonché nel rispetto delle norme deontologiche a cui essi sono sottoposti nei vari ordinamenti nazionali di appartenenza. Sarebbe impossibile per PhotoClaim controllare ogni singola comunicazione inviata dagli avvocati incaricati dai fotografi e mettere in discussione le modalità e le strategie da loro valutate alla luce dell’ordinamento di appartenenza, delle quali sono necessariamente gli unici che possono essere ritenuti responsabili.
Come già detto, PhotoClaim non condivide la decisione dell’AGCM e intende presentare ricorso. Riteniamo che il caso debba essere rivalutato in sede di impugnativa, soprattutto tenendo conto delle conseguenze che tale decisione potrà avere in termini di applicazione del diritto europeo in Italia».

