Rimborso anticipato di un credito immobiliare, Cgue: la commissione può essere ridotta
Corte di giustizia Ue: in caso di rimborso anticipato di un credito immobiliare, il consumatore può recuperare una parte della commissione relativa alla concessione del credito se non è stato informato che quest’ultima non dipende dalla durata del contratto
In caso di rimborso anticipato di un credito immobiliare, la commissione legata al credito e pagata dal consumatore può essere rimborsata, anche parzialmente? È la domanda cui è stata chiamata a rispondere la Corte di giustizia dell’Ue. La Corte ha stabilito che in caso di rimborso anticipato di un credito immobiliare, il consumatore può recuperare una parte della commissione relativa alla concessione del credito se non è stato informato che quest’ultima non dipende dalla durata del contratto. E vale lo stesso se il consumatore ha pagato la commissione una tantum al momento della conclusione del contratto di credito.
Rimborso anticipato, e la commissione?
Il caso viene dalla Polonia dove una consumatrice aveva sottoscritto un credito ipotecario della durata di 360 mesi. Al momento della conclusione del contratto di credito, la consumatrice ha pagato una commissione connessa alla concessione del mutuo, che era compresa nel costo totale di quest’ultimo. La donna ha poi rimborsato l’intero credito anticipatamente, 19 mesi più tardi, e ha chiesto dunque alla banca di rimborsarle la parte della commissione in questione corrispondente alla durata residua del contratto, ossia 341 mesi.
A seguito del rigetto del suo reclamo da parte della banca, si è rivolta al giudice. Questi si è rivolto alla Corte di giustizia sulla corretta interpretazione della direttiva sui contratti di credito immobiliare sottoscritti dai consumatori e ha chiesto se, in caso di rimborso anticipato di un credito ipotecario, la commissione legata alla concessione di tale credito debba essere parzialmente rimborsata. La banca del caso concreto non aveva indicato al consumatore se i costi fossero oggettivamente connessi alla durata del contratto di credito.
Rimborso anticipato, la commissione è coperta dal diritto alla riduzione
Oggi la Corte ricorda che il creditore deve dare al consumatori informazioni precontrattuali sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
“In assenza di informazioni che consentano di stabilire se i costi di cui trattasi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una riduzione – spiega la Corte – Orbene, non risulta che la banca abbia fornito alla consumatrice tali informazioni per quanto riguarda la commissione controversa. In una situazione del genere, il giudice nazionale deve constatare che anche tale commissione è coperta dal diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito”.
Il consumatore non può infatti essere penalizzato dalla mancanza di informazioni che il creditore è invece obbligato a fornirgli.
Inoltre, aggiunge la Corte, “il fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento della conclusione del contratto non significa necessariamente che tale costo sia indipendente dalla durata del contratto e, pertanto, che non possa essere restituito parzialmente”.
Per la Corte, infine, “il diritto dell’Unione non impone un metodo di calcolo specifico per determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito. Spetta al giudice nazionale pronunciarsi su questo punto utilizzando un metodo che garantisca un’elevata protezione dei consumatori”.