Secondary ticketing, Agcom contesta attività illegale a siti online
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contro i principali siti di secondary ticketing. L’accusa: hanno messo online biglietti per concerti ed eventi senza averne diritto e a prezzi molto più alti rispetto a quelli ufficiali
Biglietti messi online a prezzi da stangata. E senza averne titolo. È l’accusa mossa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha contestato ai principali siti di secondary ticketing la violazione della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per aver messo in vendita, su web e social network, biglietti per concerti e eventi senza essere titolari dei sistemi per la loro emissione e a prezzi fortemente maggiorati rispetto a quelli ufficiali.
Le verifiche, condotte dall’Autorità anche attraverso la Guardia di Finanza e la Polizia Postale, sono state avviate a seguito di segnalazioni presentate da società di vendita autorizzate, associazioni di artisti ed organizzatori di eventi. Le società rischiano una sanzione pecuniaria, la rimozione dei contenuti illeciti e, nei casi più gravi, l’oscuramento del sito.
L’Agcom invita dunque i consumatori a fare molta attenzione a condizioni e prezzi di vendita dei biglietti offerti dai siti di secondary ticketing, invitandoli ad acquistare i tagliandi esclusivamente sui siti di vendita autorizzati.
Di «ottima notizia» parla l’Unione Nazionale Consumatori, che per voce del presidente Massimiliano Dona commenta: «Basta con i bagarini online e le speculazioni sui prezzi dei biglietti. Questa condanna, però, non deve indurre il legislatore a pericolosi passi indietro sul biglietto nominale, che serve a risolvere alla radice il fenomeno del bagarinaggio, almeno per gli eventi più significativi, ossia quelli con più di 5.000 spettatori».