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Patente di guida, doppia pronuncia della Corte di giustizia Ue

La Corte di giustizia della Ue si pronuncia oggi sulla patente di guida e sul riconoscimento reciproco di questo documento fra gli Stati europei.

Due le sentenze per due cause distinte che riguardano la validità della patente di guida, il suo riconoscimento in uno Stato diverso da quello di emissione e la possibilità di aggiungere iscrizioni sulla patente.

In sintesi, la Corte ha stabilito che uno Stato Ue può rifiutarsi di riconoscere una patente di guida che sia stata solo rinnovata in un altro Stato membro, dopo aver vietato al titolare di guidare nel proprio territorio.

Invece lo Stato non può aggiungere sulla patente di guida nessuna menzione che rechi il divieto di guidare sul proprio territorio perché questa modifica rientra nella competenza esclusiva dello Stato di residenza del titolare.

 

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Patente di guida: lo Stato può rifiutarne la validità

La prima causa sulla quale la Corte si è espressa riguarda un cittadino tedesco, residente in Spagna, che aveva una patente di guida spagnola (categorie A e B). Per aver guidato in Germania in stato di ebbrezza è stato privato del diritto di guidare con questa patente per inidoneità alla guida e gli è stato vietato di richiedere una nuova patente per 14 mesi.

In questo periodo, però, le autorità spagnole hanno rinnovato la patente di guida del cittadino. Questi più avanti nel tempo ha presentato in Germania una richiesta per avere il riconoscimento della validità della patente di guida spagnola. Ma l’amministrazione tedesca gli ha respinto la domanda dicendo che avrebbe dovuto presentare una una perizia medico-psicologica al fine di eliminare i dubbi circa la sua idoneità alla guida. E questo perché in Spagna non aveva avuto una nuova patente, ma solo documenti di rinnovo.

La questione posta davanti alla Corte riguarda dunque il riconoscimento reciproco della patente di guida sancito dalle norme europee.

Oggi la Corte di giustizia ricorda che «il principio del riconoscimento reciproco si impone anche per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate all’esito di un rinnovo, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva».

Per un’infrazione commessa sul suo territorio, uno Stato può rifiutarsi di riconoscere la validità della patente e stabilire i requisiti che il titolare deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Allo stesso tempo, se il cittadino ottiene nel suo stato di residenza, dopo il periodo di divieto, una nuova patente di guida, il riconoscimento della validità di quest’ultima non può essere subordinato alla produzione di una perizia medico-psicologica.

«Tuttavia, – prosegue la Corte –  il mero rinnovo di una patente di guida delle categorie A e B non può essere assimilato al rilascio di una nuova patente di guida, in quanto la direttiva non obbliga gli Stati membri a procedere, al momento del rinnovo, ad una verifica del rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida. Di conseguenza, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B che sia stata unicamente oggetto di rinnovo intende circolare, dopo essere stato privato, a seguito di un’infrazione stradale commessa su detto territorio, del diritto di guidare un veicolo su quest’ultimo, può rifiutarsi di riconoscere la validità di tale patente qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto nazionale per il recupero del diritto di guidare in tale territorio».

Le menzioni sulla patente di guida

Una seconda causa riguarda invece un cittadino che si opponeva all’amministrazione tedesca perché questa voleva apporre sulla sua patente di guida austriaca l’indicazione della revoca dell’autorizzazione alla guida (motivata da guida sotto effetto di sostanze stupefacenti).

Nella sua sentenza, la Corte dice che «le iscrizioni che compaiono sulla patente di guida rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza normale del titolare. Pertanto, un altro Stato membro non può apporre sulla patente, il cui modello è armonizzato in formato tessera plastificata, una menzione recante il divieto di guidare nel suo territorio. Esso ben può, tuttavia, rivolgersi allo Stato membro di residenza affinché quest’ultimo iscriva una tale menzione».

Lo Stato di soggiorno temporaneo, in caso di controllo stradale, può inoltre verificare in via elettronica se il cittadino sia destinatario di una misura che lo priva del diritto di guidare sul suo territorio.


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