Traghetti, Antitrust multa Prenotazioni24 per 500 mila euro
Prenotazioni24 è un’agenzia web che promuove e vende biglietti di traghetti nel Mediterraneo. L’Antitrust l’ha multata per 500 mila euro per non aver fornito informazioni rilevanti e tempestive sulla natura “intermediata” delle proposte commerciali
Dove comprare il biglietto dei traghetti? Il consumatore pensa di trovarsi sulla pagina ufficiale di una compagnia di navigazione mentre si trova sul sito di un rivenditore. Oppure si trova su un sito di comparazione senza in realtà aver chiaro che il collegamento con la società titolare. Per queste ragioni l’Antitrust ha multato per 500 mila euro la società Prenotazioni24. Si tratta di un’agenzia web di viaggi e turismo e tour operator, attiva nella promozione, comparazione e rivendita, per conto di varie compagnie di navigazione, di biglietti di trasporto marittimo nel Mediterraneo, che gestisce diversi siti web. L’Antitrust contesta alla società di non aver fornito informazioni rilevanti e tempestive sulla natura “intermediata” delle proposte commerciali e sulle caratteristiche specifiche del servizio offerto.
L’attività sui siti traghetti.it e traghettilines.it
L’Antitrust, informa una nota, “ha accertato che la società utilizza siti web con denominazione e grafica simili a quelli delle principali compagnie di navigazione di cui Prenotazioni24 è rivenditrice. Inoltre propone il sito www.traghetti.it.. come piattaforma di comparazione e non indica in modo adeguato – in fase di primo contatto – il collegamento diretto con la società. Pertanto gli acquisti dei titoli di viaggio sono assoggettati a specifiche condizioni di vendita tra cui l’applicazione di commissioni per il servizio reso. Infine, Prenotazioni24 non fornisce informazioni chiare sulle modalità di presentazione complessiva dei prezzi e delle offerte sul sito www.traghettilines.it”.
Sono dunque pratica scorretta, spiega l’Antitrust, la prospettazione ingannevole o l’omissione di informazioni rilevanti e tempestive su come individuare il fornitore del servizio e il costo complessivo del biglietto per i traghetti.
Promozione, vendita e comparazione: confusione per il consumatore
Nel provvedimento l’Antitrust spiega che “l’attività di promozione e vendita online di titoli di viaggio tramite siti connotati da sostanziale omonimia con quelli ufficiali delle principali compagnie di navigazione di cui Prenotazioni24 è rivenditore, in cui compaiono le immagini delle flotte di tali compagnie, unitamente all’offerta di servizi di comparazione (apparentemente imparziali) dei biglietti per i traghetti e all’assenza/carenza di informazioni chiare ed esaustive sulla natura e qualifica del professionista, appaiono idonee ad ingenerare nel consumatore l’erronea convinzione di trovarsi sul sito ufficiale della compagnia di navigazione e non sul sito di un’agenzia autorizzata che applica specifiche condizioni di vendita, che prevedono anche l’applicazione di commissioni di servizio, non consentendo, quindi, allo stesso di compiere una scelta consapevole”.
La contestazione, prosegue l’Autorità, non riguarda l’uso di più siti web né di programmi di affiliazione che rimandano ai siti della società ma “la mancata indicazione, in modo chiaro e fin dal primo contatto, della natura e delle caratteristiche del fornitore del servizio, al fine di garantire una scelta consapevole da parte del consumatore”.
Allo stesso tempo, per quanto riguarda il sito traghetti.it “quello che si contesta – spiega l’Antitrust – non è la legittimità dell’attività di comparazione in sé, quanto piuttosto, l’informativa presente sul sito www.traghetti.it che, anche grazie all’enfasi grafica utilizzata, lascerebbe intendere al consumatore che si tratta di un sito terzo ed imparziale, impedendo al consumatore di comprendere, sin dalla fase iniziale dell’acquisto, che i relativi acquisti di titoli di viaggio sono effettuati da parte di un’agenzia e che sono assoggettati a specifiche condizioni di vendita tra cui, l’applicazione di commissioni per il servizio reso”.
L’introduzione di alcune modifiche fatte dal professionista, argomenta l’Antitrust, permette di superare alcune criticità ma non quella della mancata indicazione, fin dal primo contatto, dell’esistenza di commissioni ulteriori (i diritti di emissione). La sanzione è di mezzo milione di euro.

