Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso che la Gdf Suez (ex Italcogim) aveva presentato avverso una sanzione che l’Antitrust le aveva comminato nel dicembre 2010 ravvisando un comportamento scorretto nell’attivazione di fornitura di energia elettrica e gas. Nel corso del procedimento – conclusosi con una sanzione pari a 130 mila euro -era emerso che alcuni agenti incaricati di effettuare la promozione dei servizi ex Italcogim avrebbero:

  • fornito informazioni false o inesatte sui costi del servizio (ad esempio prospettando uno sconto del 30% sulle tariffe a chi avesse aderito);
  • fatto sottoscrivere il nuovo contratto a persone diverse dal titolare (ad esempio parenti anziani);
  • falsificato la firma posta sotto ai contratti.

L’Agcm aveva  contestato inoltre alla Italcogim la mancata attivazione, a seguito dei primi reclami, di una tempestiva revisione delle procedure di attivazione e dei controlli sulla attività delle agenzie in modo da circoscrivere ai minimi termini le conseguenze del comportamento di alcuni agenti scorretti.
Il fenomeno delle vendite porta a porta – come ricorda Assoutenti – è purtroppo molto diffuso nel settore della fornitura di energia e gas: si vedano le decisioni dell’Antitrust  nei confronti di Edison e Acea .
 


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