Polizze dormienti, MC: assicurazioni devono garantire uniformità di trattamento
Il Movimento Consumatori chiede alle compagnie assicurative, in particolare a Poste Vita, di rispettare la riforma e garantire l’effettiva uniformità di trattamento ai titolari delle polizze “dormienti”, garantendo la liquidazione anche se è già maturata la prescrizione breve. I consumatori che hanno ricevuto un rifiuto da Poste Vita possono scrivere all’indirizzo azioni.collettive@movimentoconsumatori.it. La riforma a cui fa riferimento l’Associazione è il decreto Cresci Italia 2 che al fine di evitare “possibili disparità di trattamento nel settore delle polizze vita”, dopo anni di controversie, rattoppi legislativi e un’oggettiva incertezza, modifica il secondo comma dell’art. 2952 del codice civile, che viene così sostituito: “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Il Movimento Consumatori ripercorre tutte le tappe di quello che per molti risparmiatori è stato un incubo che si sarebbe realizzato con la perdita di soldi, tanti soldi. MC racconta che Poste Vita, nelle “condizioni” di molte polizze emesse nell’ultimo decennio e vendute presso gli uffici postali, prevedeva una rinuncia a far valere la prescrizione per dieci anni dall’evento (scadenza polizza o morte dell’assicurato). I beneficiari, facendo affidamento sulla clausola e talvolta su suggerimenti del personale delle poste, anche dopo il decesso di propri congiunti, “hanno mantenuto in vita” le polizze. Altri invece, dopo un anno dal decesso dell’assicurato (termine di prescrizione previsto dal secondo comma dell’art. 2952 fino al 28 ottobre 2008), hanno scoperto l’esistenza delle polizze in qualche cassetto, si sono rivolti alle Poste e hanno ottenuto, anche in forza della clausola, il pagamento del premio. Così fino al 2008.
Con l. 166/2008 il “Fondo a favore delle vittime delle frodi finanziarie”, già costituito in precedenza (l. 266/2005) e destinatario di conti e assegni dormienti, avrebbe obbligatoriamente ricevuto dalle compagnie assicurative i premi delle polizze“dormienti” o prescritte. La prescrizione prevista dall’art. 2952 veniva prorogata da uno a due anni. Anche le polizze contenenti la clausola di rinuncia alla prescrizione finivano nel calderone, dopo solo due anni di “dormienza” (a differenza di quanto avveniva per assegni e conti correnti, per i quali il termine di quiescenza era decennale).
Nel 2010 scoppiava il caso Poste Vita. I beneficiari delle polizze “dormienti” si ritrovavano con un pugno di mosche, perché Poste Vita aveva nel frattempo devoluto i premi al Fondo. Anche nel caso il cui le polizze contenevano la clausola. Il Movimento Consumatori diffidava Poste Vita a pagare al Fondo le somme e presentava un esposto all’Antitrust. Interveniva il Governo che, con d.l. 25 marzo 2010 n. 40, prevedeva che la devoluzione al Fondo sarebbe avvenuta esclusivamente per i contratti per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto successivamente al 28 ottobre 2008. Veniva in sostanza eliminata la retroattività della l. 166/2008. Molti erano salvi. Ma non quelli per cui la breve prescrizione stava per maturare.
Sulla scena anche l’Antitrust che contestava alla compagnia di non aver informato i propri clienti dell’impatto dell’entrata in vigore della normativa. Poste Vita assumeva alcuni impegni, in particolare di inviare comunicazioni ad personam ai clienti, liquidare polizze prescritte nel periodo compreso tra il 28 ottobre e l’invio della comunicazione (purché fosse inviata la richiesta di liquidazione entro il 30 settembre 2010) e valutare caso per caso richieste successive. Molti venivano “liquidati” anche se le polizze erano prescritte. Ma molti altri, ai quali spesso la comunicazione non è pervenuta, dopo aver avanzato richieste di liquidazione, hanno ricevuto e continuano a ricevere risposta standard con la quale viene riferita la devoluzione al Fondo.