Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso che la società Riso Scotti aveva presentato avverso la sanzione comminata dall’Antitrust nel 2010. Il giudice amministrativo ha, dunque, dato ragione all’Autorità, e ha sottolineato che i messaggi pubblicitari possono indurre in errore il consumatore, tenuto conto che essi non risultano validati a livello europeo e che le avvertenze e precisazioni, riportate con scarsa evidenza grafica, sono comunque “assolutamente insufficiente a chiarire i reali effetti salutistici del prodotto”.L’Antitrust aveva, infatti, sanzionato la società per il prodotto ‘PastaRiso Scotti’ che veniva pubblicizzato come in grado di ridurre il colesterolo. In realtà, argomentava l’Autorità, l’efficacia salutistica non è veritiera perché la quantità di betaglucani che vengono assunti non può produrre effetti di riduzione del colesterolo, in quanto insufficiente rispetto alla quantità stabilita dalla letteratura scientifica e in particolare dall’Efsa. Inoltre, aggiungeva l’Antitrust, il claim non è suffragato dal parere tecnico dell’Efsa che si limita ad attribuire fondamento scientifico all’espressione per cui “il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue”.


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