Arrivano i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori del settore sui piani individuali di risparmio (PIR) a lungo termine, con la circolare n. 3/E di oggi, che illustra le principali caratteristiche del nuovo regime e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).

Cosa sono i Pir – La legge n. 232/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imposizione fiscale per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. I redditi generati dai PIR non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. L’obiettivo della norma è canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

Il perimetro della disciplina – In generale, il nuovo regime di non imposizione riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o traferito.

Principali nodi affrontati dalle Entrate – Il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.

Come comportarsi in caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni – In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.


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1 thought on “Risparmio: chiarimenti Agenzia Entrate su Pir (Piani individuali di risparmio)

  1. quale garanzia viene data a chi investe i risparmi nel PIR del tipo fallimento o bancarotta fraudolenta e simili? una piu chiara esposizione sull’argomento potrebbe essere utile.

Parliamone ;-)

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