Acquisti transfrontalieri, CRTCU: il consumatore può fare causa nel proprio Paese
Ormai è sempre più diffuso, anche tra i consumatori italiani, l’acquisto all’estero. Che si tratti di vendita online, con il venditore ha sede in un altro Stato membro, o di casi in cui l’acquirente si reca fisicamente nel paese del venditore per concludere il contratto e prendere possesso della merce, il consumatore deve sapere che ha diritto di fare causa nel suo Paese di residenza.
Lo prevede la normativa europea che, in caso di controversia transfrontaliera, mira a tutelare il consumatore come parte contraente debole, agevolandone l’accesso alla giustizia mediante una prossimità geografica con il giudice competente.
E questo non vale solo per l’e-commerce o per i contratti conclusi a distanza: la Corte di Giustizia Europea ha chiarito espressamente con sentenza del 6 settembre 2012 (causa C-190/11) che i requisiti menzionati non richiedono per forza che il contratto sia stato concluso a distanza. “Per agire nel proprio paese basta per esempio, aver letto l’offerta su internet, recandosi poi presso la sede del venditore all’estero per stipulare materialmente il contratto e per il ritiro della merce (sempre premesso che il commerciante abbia diretto la sua attività anche verso il paese del consumatore sia direttamente, che attraverso promozioni su internet).
Il diritto dell’acquirente di chiamare la controparte in giudizio presso il foro del proprio domicilio nasce da una norma imperativa e non derogabile contrattualmente. Ne segue che una clausola nelle condizioni generali del venditore straniero che prevede come foro competente esclusivamente quello del proprio paese si deve ritenere nulla. Per ulteriori informazioni invitiamo i consumatori di contrattarci presso la nuova sede in Piazza Raffaello Sanzio n 3, tel. 0461984751.

