Credit card surcharge, Antitrust multa airtickets e volo24 per 270 mila euro
Mancata indicazione del prezzo complessivo del biglietto prenotato online e, in particolare, mancata indicazione del “credit card surcharge”, il supplemento applicato per il pagamento con carta di credito, che viene indicato solo alla fine dell’acquisto: la pratica finisce ancora una volta nel mirino dell’Antitrust che ha deciso multe per complessivi 270 mila euro nei confronti dei gestori dei siti www.airtickets.it e www.volo24.it.
Nel dettaglio, le multe ammontano a 15 mila euro per Airtickets Travel Services Ltd, l’agenzia di viaggi che gestisce la pagina internet di airtickets, e a 55 mila euro per Airtickets Tourist Services Limited Liability Company, che gestisce tutte le transazioni economiche e gli addebiti sulle carte di credito, mentre per il sito volo24 l’agenzia online che gestisce il portale, la Unister GmbH, è stata multata per 200 mila euro.
Come spiega l’Antitrust nell’odierno bollettino, “il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente nel diffondere sul sito internet www.airtickets.it comunicazioni commerciali scorrette con specifico riferimento alle offerte di voli aerei, che non forniscono un’immediata, chiara e completa informazione in merito alla previsione, alla natura e alle modalità di calcolo di ulteriori oneri economici. In particolare, i prezzi presentati all’inizio della fase di prenotazione e acquisto online non riportano alcune rilevanti componenti di costo quali le spese di transazione, le spese aeroportuali ed il supplemento applicato per il pagamento con carta di credito (di seguito anche “credit card surcharge”), rendendo nota al consumatore soltanto nella fase conclusiva dell’iter di prenotazione l’esistenza di tali supplementi aggiunti automaticamente dal sistema solo al termine dell’ultimo step di prenotazione”. Il professionista ha dunque promosso “varie offerte di voli tramite internet mediante l’illustrazione incompleta del prezzo degli stessi nella homepage, relegando nella fase finale del processo di prenotazione un’informativa sugli ulteriori oneri economici richiesti, i cui importi sono aggiunti automaticamente al prezzo inizialmente prospettato fornendo il nuovo costo complessivo e reale dei servizi intermediati. Nella homepage, infatti, il prezzo risulta pubblicizzato con la sola menzione “prezzo finale”, negli step successivi della procedura compare il box “analisi del prezzo” che ancora non dà cognizione della presenza di supplementi, mentre l’esistenza delle spese aeroportuali, del credit card surcharge e delle spese di transazione e del relativo importo complessivo è conosciuta solo alla fine della prenotazione, al momento del pagamento”.
Stessa analisi per volo24, laddove i prezzi presentati all’inizio della prenotazione online “non riportano alcune rilevanti componenti di costo quali le spese di gestione ed il supplemento applicato per il pagamento con carta di credito (di seguito anche “credit card surcharge). Pertanto, alla conclusione della procedura di acquisto on line, il costo effettivo dei biglietti aerei risulta maggiorato, per effetto dell’applicazione di ulteriori oneri economici”. Anche in questo caso, il sito continua a mostrare per diverso tempo nelle schermate di prenotazione un prezzo del biglietto che non include rilevanti voci di costo quali le spese di gestione ed il credit card surcharge, che verranno successivamente addebitate al consumatore. Per l’Antitrust, ancora una volta, “la presentazione delle tariffe dei servizi offerti dal professionista attraverso lo scorporo dell’importo del credit card surcharge e delle spese di gestione dal prezzo del biglietto, così come le modalità utilizzate per informare i consumatori sulla presenza di tali supplementi, non rispondono ai criteri di trasparenza e completezza informativa cui la società avrebbe dovuto attenersi in quanto non consentono al consumatore, sin dal primo contatto, di conoscere l’effettivo prezzo del biglietto, inclusivo dell’insieme di voci di costo non evitabili che lo compongono”.

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