Entra in vigore domani il Decreto del Ministro delle attività produttive 26.10.’05 in materia di sicurezza degli ascensori ("Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE".
Il Decreto dispone che gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25.6.’99 (data di entrata in vigore del d.p.r. n. 162/’99, la disciplina concernente i requisiti costruttivi dei nuovi impianti di ascensore) siano obbligatoriamente adeguati alle regole previste dalla norma tecnica UNI EN 081-80. In particolare, in occasione della prima verifica periodica, l’autorità competente o l’organismo di certificazione dovrà effettuare l’analisi dei rischi presenti nell’impianto esaminato, secondo la norma tecnica UNI EN 081-80, emanata da un organismo privato, e prescrivere gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti.

Per l’esecuzione degli interventi di adeguamento, il Decreto prescrive i seguenti termini:

  • entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica, se i rischi accertati hanno priorità alta; b) da due anni a quattro anni, se i rischi accertati hanno priorità media; c) da quattro anni a sei anni, se i rischi accertati hanno priorità bassa.
  • Il provvedimento prevede anche che con successivo Decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero siano definite le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento.

La Confedilizia dubita fortemente della legittimità del Decreto – fra l’altro, non imposto da alcuna normativa europea – e, nel riservarsi ogni azione, ha rimandato ad un momento successivo l’eventuale diramazione di istruzioni applicative alle proprie strutture territoriali, posto che con esso vengono imposti ai condominii e a tutta la proprietà edilizia in genere incombenze gravose che traggono origine da regole proposte da organismi privati e posto, altresì, che la sicurezza – se è questo che si vuole assicurare – non può in Europa essere diversa da Paese a Paese.

 

 

 

 

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