Che differenza c’è tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario? Molti consumatori non lo sanno e le banche non sempre lo spiegano ai propri clienti, anzi capita che vengono fatti concludere mutui ipotecari invece che fondiari, pur sussistendo i presupposti per la stipula di questi ultimi. Il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano spiega ai consumatori che con i mutui fondiari si possano avere risparmi di spesa, minori costi notarili sia in fase di stipula che (allo stato attuale della normativa) in fase di cancellazione dell’ipoteca, oltre ad altri vantaggi. Bisogna quindi verificare se, nel proprio caso, ci sono i requisiti per un mutuo fondiario.

E quali sono questi presupposti? L’art. 38 del Testo Unico Bancario definisce quale "credito" (mutuo) fondiario quello "avente ad oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili". L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore del bene o dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative, quali fideiussioni bancarie o polizze di assicurazione. Il mutuo fondiario è per definizione di legge quindi un mutuo ipotecario, mentre un mutuo ipotecario non necessariamente è anche fondiario e questo nel caso in cui non si possano appunto applicare i requisiti previsti dal T.U.B. per i mutui fondiari.

Fra gli altri diritti previsti per i debitori di mutui fondiari, la legge prevede:

  • che il mutuatario possa pretendere la riduzione della somma ipotecata iscritta al decrescere del debito residuo;
  • la riduzione a metà degli onorari notarili per l’atto di mutuo: ad esempio per un valore di mutuo (ipoteca iscritta) di 280.000 euro, il costo notarile di un mutuo ipotecario ammonta a 1.496 euro, quello di un analogo mutuo fondiario ammonta a 1074 euro;
  • la possibilità fissata per legge (art.40 comma 1 del T.U.B.) di estinguere il mutuo in qualunque momento, in misura parziale o totale;
  • la possibilità di avere tempi più dilatati nell’azione legale che la banca dovesse avviare per il ritardato pagamento delle rate (art.40, comma 2 del TUB);
  • non si deve fare un atto notarile per procedere alla cancellazione dell’ipoteca di un mutuo fondiario, mentre si paga per la cancellazione dell’ipoteca di un mutuo ipotecario.

Il CTCU chiede soprattutto alle Casse Rurali che si autodefiniscono sempre "vicine" alla propria clientela, di stipulare più mutui fondiari! E anche i notai devono informare i mutuatari in merito alla possibilità di stipulare questa tipologia di mutui.

 

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