L’Aduc ha annunciato che si rivolgerà alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro lo Stato e  le Regioni che tardano nella definizione dei LIVEAS  come “comandato” dall’art. 46 della legge 289/02 (dieci anni fa). La questione è complessa ed è scoppiata dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 296/12, ha dichiarato «non fondata» la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 14 della Legge Regionale Toscana 66 del 2008. Articolo che prevede che «la quota di partecipazione dovuta alla persona ultra 65enne ricoverata in una Rsa venga calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado». La Corte era stata chiamata in causa nel 2011 dal Tar della Toscana a seguito del ricorso dei familiari di una donna non autosufficiente ricoverata in una Rsa del casentinese. Questi cittadini chiedevano l’annullamento dei provvedimenti con i quali la Comunità montana del Casentino aveva stabilito – sulla base della legge regionale 66 – che il pagamento della retta fosse integrato dai familiari dell’assistita. Di fronte al Tar i ricorrenti avevano lamentato la violazione della normativa nazionale che in riferimento agli interventi assistenziali di natura socio-sanitaria rivolti a persone con handicap grave o a soggetti ultra 65enni non autosufficienti, impone di valutare la situazione economica del solo assistito, anche i relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.
“E’ scandaloso e paradossale  affermare che – per evidenti ragioni di risparmio sul fronte della spesa pubblica – si proclami l’esigenza di una maggior equità distributiva non nei confronti della generalità degli assistiti dal sistema sanitario, ma esclusivamente con riferimento alle persone in condizione di handicap permanente grave e di conclamata non autosufficienza. Perché applicare “la logica del risparmio” esclusivamente nei confronti di persone che presentano bisogni di salute tali da richiedere elevati livelli di protezione sanitaria e socio sanitaria di lungo periodo?  Perché non applicare il (malinteso) “principio di equità”  solo nei confronti dei più deboli  e non  estenderlo al servizio sanitario nel suo complesso? Con buona pace del  principio – sancito dall’articolo 1 della vigente legge sanitaria che prevede venga assicurata «l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del SSN” si legge nella nota con cui l’Aduc annuncia anche che denuncerà “al Tribunale dei Ministri per “omissione di atti dovuti” i tre Presidenti del Consiglio che non hanno provveduto  alla definizione dei LIVEAS”.


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