Dal 22 gennaio a oggi sono state fatte 74 operazioni di conversione delle lire in euro, per un importo complessivo di circa 564 mila euro. Le richieste di chiarimenti e segnalazioni sono state 2300 e Banca d’Italia sta rispondendo una a una. Ma tiene a precisare una cosa: il Ministero dell’economia e delle finanze ha previsto l’obbligo di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio fra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012. Altre operazioni di cambio “richiedono l’introduzione di una nuova norma”.
lira-euroQuesto l’aggiornamento della situazione fatto oggi dalla Banca d’Italia. Le operazioni di conversione sono iniziate lo scorso 22 gennaio, informa Bankitalia, “in attuazione della sentenza n. 216/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il decreto legge n. 201/2011 con il quale il termine per il cambio era stato anticipato dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011”. Le operazioni si sono svolte seguendo le istruzioni del Ministero dell’economia e “a due settimane dall’avvio, le operazioni effettuate sono state 74, per un ammontare complessivo di poco più di un miliardo di lire e un controvalore di circa 564.000euro”.
Bankitalia precisa poi che dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sono arrivate circa 2.300 richieste di chiarimenti e segnalazioni, alcune delle quali indirizzate anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze. “La Banca risponde individualmente a ciascuna richiesta, analizzando i diversi casi alla luce delle istruzioni operative ricevute. Finora è stato dato riscontro quasi alla metà delle comunicazioni pervenute. Nel dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale, – prosegue Bankitalia – il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire certezza e trasparenza alle operazioni di conversione, ha esplicitamente previsto l’obbligo di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l’importo”.
Bankitalia ribadisce dunque quanto già annunciato il 21 gennaio: la Banca d’Italia “può pertanto procedere alla conversione delle lire solo se tale obbligo è rispettato. Operazioni di cambio che non soddisfino questa condizione, avanzate cioè da persone che non sono in grado di dimostrare di aver presentato una istanza di conversione entro i termini originari, non essendo previste nell’attuale quadro legislativo, richiedono l’introduzione di una nuova norma”.
 

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