Corte Ue: respinta la domanda di registrazione del marchio "Nero Champagne" (foto Pixabay)
Corte Ue: respinta la domanda di registrazione del marchio “Nero Champagne”
Secondo quanto stabilito dal Tribunale dell’Ue, “Nero Champagne” non può essere registrato come marchio dell’Unione europea per vini con denominazione di origine protetta “Champagne”
“Nero Champagne” non può essere registrato come marchio dell’Unione europea per vini con denominazione di origine protetta “Champagne“: è quanto stabilito dal Tribunale dell’Ue.
Nero Champagne, il caso
Nel 2019 – si legge in una nota della Corte di Giustizia Ue – la società italiana Nero Lifestyle ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione del marchio denominativo Nero Champagne. La domanda riguarda alcuni prodotti e servizi, tra cui taluni «vini conformi al disciplinare della [DOP] “Champagne”».
Il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité si sono opposti alla registrazione, con la motivazione, in particolare, che la DOP «Champagne» è registrata dal 1973. In particolare, essi sostengono che “il marchio NERO CHAMPAGNE potrebbe approfittare abusivamente della notorietà dei prodotti DOP, la cui tutela mira essenzialmente a garantire ai consumatori che tali prodotti presentino talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica”.
L’opposizione è stata parzialmente respinta dall’EUIPO, pertanto gli organi professionali hanno adito il Tribunale dell’Unione europea.
La sentenza del Tribunale dell’Ue
Nella sua sentenza, il Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO e accolto l’opposizione, anche per quanto riguarda i «vini conformi al disciplinare della [DOP] “Champagne”». Pertanto, la domanda di registrazione del marchio NERO CHAMPAGNE è stata respinta.
Il Tribunale – si legge nella nota della Corte Ue – ha ricordato anzitutto che “il diritto dell’Unione non vieta che un marchio possa contenere una DOP. Tuttavia, la sua registrazione può essere rifiutata qualora la DOP non sia conforme al disciplinare del prodotto di cui trattasi, qualora il suo uso sfrutti la notorietà di una DOP o qualora il marchio richiesto veicoli un’indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza o all’origine del prodotto“.
Tra le motivazioni della sentenza, il Tribunale ha dichiarato anche che “il termine «nero» potrebbe essere percepito dal consumatore come evocativo del vitigno dello champagne o del suo colore”. Pertanto il marchio richiesto potrebbe veicolare “un’indicazione falsa o ingannevole“.
Il Tribunale ha rilevato, infatti, che “tale termine è utilizzato nel nome di diversi noti vitigni italiani e che molteplici varietà di viti lo includono nella loro denominazione. Inoltre, il pubblico potrebbe pensare che si tratti di uno «champagne nero», mentre, secondo il disciplinare della DOP, uno champagne può essere solamente bianco o rosato“.

