TopNews/ Antitrust: multa WhatsApp per 3mln €. Dati condivisi dati con Facebook
L’Antitrust multa WhatsApp per 3 milioni di euro. I suoi utenti sono stati indotti a credere che se non avessero condiviso i loro dati con Facebook, proprietaria dell’app, non avrebbero potuto usufruire dell’applicazione. Allo stesso tempo, l’Autorità ha rilevato la vessatorietà di numerose clausole contenute nel contratto che WhatsApp Messenger sottopone ai consumatori. L’Autorità garante della concorrenza ha così chiuso le due istruttorie avviate a ottobre dello scorso anno per presunte violazioni del Codice del Consumo.
Nel primo procedimento, col quale l’Antitrust ha deciso una sanzione di 3 milioni di euro per a WhatsApp Inc., l’Autorità ha accertato che la società “ha, di fatto, indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini di Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione – informa una nota dell’Autorità – Coloro che erano già utenti alla data della modifica dei Termini (25 agosto 2016) avevano, invece, la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l’app”.
L’Antitrust spiega che la condotta contestata è stata attuata attraverso “una procedura in-app di accettazione dei nuovi Termini caratterizzata dall’informazione sulla necessità di tale accettazione, entro 30 giorni, a pena di dover interrompere la fruizione del servizio; l’inadeguata evidenziazione della possibilità di poter negare il consenso alla condivisione dei dati con Facebook, la pre-selezione dell’opzione (opt-in) e la difficoltà, infine, di poter esercitare concretamente tale opzione una volta accettati integralmente i termini”.
La seconda istruttoria avviata verso WhatsApp Inc. riguardava le clausole del contratto sottoposto ai consumatori che vogliano usare l’app WhatsApp Messenger e si è concluso con l’accertamento della vessatorietà di numerose disposizioni. Fra queste rientrano, spiega l’Antitrust, le esclusioni e le limitazioni di responsabilità ampie e assolutamente generiche poste in capo a WhatsApp, la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso e il diritto generico che WhasApp può esercitare nel risolvere il contratto o recedere da esso in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e di non permettere all’utente l’uso dei servizi.
Non finisce qui. Viene infatti considerato vessatorio il diritto esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso” che fa discendere l’accettazione dei nuovi Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente. Viene considerata vessatorio, ancora, il fatto che la legge applicabile al contratto e alle controversie sia quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie ci siano il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California. Per l’Antitrust è vessatoria anche la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall’utente), senza prevedere la prevalenza dell’interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.
Notizia pubblicata il 12/05/2017 ore 17.12

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