L’Associazione Bancaria Italiana approva le risposte da fornire alla Consob sulle 3 consultazioni, pubblicate il 9 maggio scorso, relative ai “Principi ed informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari”,  ai contenuti del paragrafo “avvertenze per l’investitore” nei prospetti e alla “Distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”.
Rispetto alla prima consultazione, l’ABI condivide i principi generali e gli obiettivi della Raccomandazione che ribadisce l’importanza di focalizzare la trasparenza informativa agli investitori al dettaglio sulle informazioni-chiave dei singoli prodotti e strumenti finanziari con il supporto di un apposito documento informativo (c.d. “scheda prodotto”) formulato con un linguaggio chiaro e comprensibile. E’ necessario, però, che la Raccomandazione Consob chiarisca il rapporto tra la scheda prodotto, l’analogo documento informativo già in vigore in base alle norme europee per gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (c.d. KIID degli UCITS) e il nuovissimo documento europeo contenente le informazioni chiave per l’investitore, obbligatorio dal 1° gennaio 2017, per i prodotti d’investimento e assicurativi al dettaglio preassemblati (PRIIPs – packaged retail investment and insurance-based investment products) e definisca opportune modalità di raccordo fra le varie normative onde evitare incertezza del diritto.
Inoltre l’ABI chiede che siano meglio distinte le indicazioni nella scheda prodotto, a seconda che gli strumenti e prodotti finanziari vengano venduti sul mercato primario o sul mercato secondario. E sottolinea la necessità di distinguere, graduando l’informativa, il caso in cui il servizio di investimento sia prestato a fronte dell’iniziativa del cliente come nel caso della raccolta ordini o di esclusiva esecuzione dell’ordine (cd. “execution only”) per via principalmente informatica.
Riguardo la Raccomandazione sulle Linee Guida sulle “Avvertenze per l’investitore” nei prospetti, l’ABI condivide l’intento di semplificare ed uniformare le informazioni. Peraltro tale informativa, non prevista dalla Direttiva Prospetti, andrebbe raccordata con le raccomandazioni sulla scheda prodotto e della prossima introduzione del documento recante le informazioni chiave (c.d. KID).
Per quanto riguarda la terza consultazione, l’Associazione Bancaria Italiana condivide i principi generali e gli obiettivi, sottolineando l’importanza che gli intermediari adottino sistemi e misure operative in grado di assicurare che la vendita degli strumenti finanziari soddisfi adeguati livelli di trasparenza ed efficienza in particolare attraverso piattaforme di negoziazione che ne favoriscano la liquidità. L’ABI ritiene che in un contesto normativo e di mercato caratterizzato da frequenti e rapidi mutamenti, nonché dalla coesistenza di emittenti/intermediari di dimensioni ed operatività molto diverse, i requisiti di trasparenza e di efficienza possono essere rispettati con una pluralità di modelli di piattaforma di negoziazione per conferire liquidità agli strumenti finanziari destinati agli investitori al dettaglio. La scelta di tali piattaforme deve dipendere da una pluralità di elementi, incluse le dimensioni degli emittenti e delle emissioni stesse.

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