Niente “dichiarazione dei redditi in farmacia” per individuare l’importo del ticket da pagare. I medici dovranno invece apporre un codice sulle ricetta per l’acquisto di farmaci e per le prestazioni sanitarie. E’ quanto disposto dal Garante privacy, che ha dato via libera allo schema di linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito, predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Le misure si sono rese necessarie perché, dopo l’introduzione del ticket nella manovra economica di quest’anno, alcune Regioni hanno deciso di non introdurre il pagamento di 10 euro sulle ricette per prestazioni specialistiche ma di differenziare il ticket sulla base del reddito familiare. Si è però posto il problema della “dichiarazione dei redditi” in farmacia, segnalato da diversi pazienti che per essere esentati dal ticket erano stati costretti a comunicare il loro livello di reddito al farmacista, magari in presenza di altri clienti, o alle persone che eventualmente acquistavano medicinali per loro conto.
Lo schema di linee di indirizzo, informa il Garante Privacy in una nota, prevede che, a tutela della privacy, sia il medico stesso ad apporre sulla ricetta un codice teso a identificare, non in chiaro, la fascia di reddito di appartenenza dell’assistito, e quindi a definire l’entità del contributo da pagare. All’atto della prescrizione, il medico dovrà verificare il codice da inserire per ogni persona collegandosi al Sistema tessera sanitaria, oppure utilizzando la documentazione cartacea o digitale predisposta dalla azienda sanitaria locale.


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