Energia e gas, l’Antitrust multa Ecom per 2,7 milioni (Foto di Sergey Gorbachev da Pixabay)

L’Antitrust ha multato la società Ecom, attiva nella vendita di energia elettrica e gas a clienti finali sul mercato libero, per un totale di 2 milioni e 700 mila euro per quattro diverse pratiche scorrette relative fra l’altro all’attivazione di forniture non richieste e alla prospettazione ingannevole dell’offerta.

Ecom Srl è attiva con il brand “energia comune” nella vendita di gas naturale e di energia elettrica a clienti finali nel mercato libero. E l’Antitrust, anche sulla base delle segnalazioni arrivate dai consumatori, ha esaminato quattro pratiche ritenute scorrette – con quattro sanzioni, due rispettivamente da 1 milione di euro, una da 500 mila euro e una da 200 mila euro.

Energia e gas, le contestazioni dell’Antitrust a Ecom

Sono quattro le condotte oggetto di valutazione da parte dell’Antitrust, come si legge nel provvedimento pubblicato sul bollettino del 3 aprile: la “prospettazione ingannevole e omissiva delle condizioni economiche delle offerte commerciali di energia e gas denominate RAINBOW”; la “richiesta di pagamento di morosità pregressa ai clienti subentranti/volturanti estranei al precedente intestatario dell’utenza ai fini dell’attivazione della fornitura”; l’attivazione non richiesta e il conseguente addebito per le forniture erogate; il frapporre ostacoli al diritto di ripensamento esercitato nei termini da parte dei consumatori.

Per l’Antitrust, si legge nel provvedimento, “le condizioni economiche dell’offerta energia e gas denominata Rainbow” presenti sul sito e nella documentazione contrattuale “appaiono caratterizzate da profili di ingannevolezza e omissività, idonee a ingenerare nei potenziali clienti erronee valutazioni sulla sua reale onerosità e convenienza”.

In relazione alla morosità pregressa, l’Antitrust la società “afferma di non aver mai subordinato una voltura/subentro al pagamento di una morosità pregressa, ma di essersi limitato a segnalare la presenza di morosità. Al riguardo, si rileva che segnalare la sussistenza di morosità pregresse non è irrilevante per il consumatore che richiede la voltura ma appare preordinato ad ottenere il pagamento del debito pregresso condizionandolo indebitamente. Ciò in un contesto in cui il professionista si ritiene libero di accettare o rifiutare di procedere alla voltura senza doverne specificare i motivi”.

E tutt’oggi, scrive l’Antitrust, “il Professionista ritiene di poter chiedere il pagamento di morosità a fronte di rischi di insolvenza del precedente utente, in contrasto con il principio, evidenziato dallo stesso regolatore, in base al quale eventuali debiti del cliente pre-esistente non possono essere imputati al richiedente la voltura”.

Una terza pratica sanzionata riguarda le attivazioni non richieste.

“Le risultanze istruttorie – si legge ancora sul provvedimento – evidenziano che il Professionista, attraverso la propria rete di agenti attivi con il canale teleselling, ha determinato un significativo fenomeno di attivazioni non richieste (ANR) delle quali era pienamente consapevole – dati i numerosi reclami e annullamenti di contratti nonché report interni circa le criticità sulla rete – senza conseguente adozione di idonei strumenti di controllo. Tale fenomeno ha determinato forniture non richieste a consumatori che non avevano manifestato la volontà di concludere il contratto, a far data dalle prime evidenze agli atti (luglio 2021) e tuttora in corso (come da segnalazioni agli atti del dicembre 2022)”.

Ci sono poi gli ostacoli al diritto di ripensamento. Risultato: quattro sanzioni per un totale di 2,7 milioni di euro.

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