Caso Eurovita, rischi e strumenti di tutela per i risparmiatori. Intervista all'Avv. Antonio Pinto

Caso Eurovita, rischi e strumenti di tutela per i risparmiatori. Intervista all'Avv. Antonio Pinto (Foto di Mediamodifier da Pixabay)

Recentemente l’IVASS, dopo aver commissariato la Compagnia Eurovita S.p.A., ha disposto anche la sospensione della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione. Una vicenda che ha coinvolto circa 400.000 clienti. Ne abbiamo parlato qui.

Cosa è accaduto alla Compagnia e cosa possono fare i risparmiatori per tutelarsi? Lo abbiamo chiesto all’Avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore assicurativo di Confconsumatori.

Ci spieghi bene cosa è successo.

La Compagnia Assicurativa Eurovita – in tutti i suoi comunicati ufficiali – riportava di avere circa 400.000 clienti, 1,7 miliardi di raccolta premi e quasi 19 miliardi di euro di patrimonio in gestione. I suoi prodotti sono distribuiti in oltre mille sportelli bancari.

Nel bilancio consolidato 2021 di Eurovita Holding si legge testualmente che “come previsto dalla Risk Appetite Framework Policy di gruppo, a seguito del solvency ratio rilevato al 31 dicembre 2021 inferiore alla soglia di tolleranza definita Soft Limit (150%), la compagnia ha avviato specifiche azioni manageriali finalizzate al rafforzamento dei livelli di solvibilità al fine di ristabilire la soglia di Soft Limit”. L’Ivass, Autorità di Vigilanza sulle Compagnie assicurative, nei mesi scorsi aveva chiesto al socio Fondo Cinven una ricapitalizzazione per circa 200 milioni di euro, dopo aver segnalato un problema di solvency ratio di Eurovita. La scorsa estate si era parlato della possibilità di una cessione della società in favore del fondo americano JC Flowers, ma poi il fondo si è tirato indietro.

Il 28.11.22 la Compagnia ha comunicato formalmente di aver presentato all’IVASS un Piano di risanamento per far fronte alla necessità di un rafforzamento dei ratios patrimoniali. Tale Piano comprendeva diverse alternative, tra cui un aumento di capitale e la riduzione nel tempo del profilo di rischio della compagnia. Il 21.12.2022 Eurovita comunicava al mercato che, “alla luce della posizione patrimoniale della Compagnia, ed in linea con la normativa vigente, il pagamento della cedola del Prestito Subordinato Tier 2 ISIN XS1325091152 verrà posticipato.” Tale inadempimento ovviamente era un chiaro segnale dell’esistenza di difficoltà.

Con provvedimento del 31.01.23 l’IVASS, dopo aver verificato l’assenza di azioni idonee a ricapitalizzare la Compagnia, ha sospeso l’attività degli organi sociali ed ha nominato il dr. Alessandro Santoliquido Commissario per la gestione provvisoria.

L’IVASS, di fronte ad un crescente flusso di riscatti anticipati, ha disposto a partire dal 6 febbraio la sospensione della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione. La misura della sospensione non si applica ai riscatti e alle anticipazioni di cui alle forme pensionistiche complementari ed alle scadenze contrattuali o ai sinistri. In data 10.2.23 Eurovita ha comunicato un nuovo rinvio del pagamento della cedola sulle subordinate.

 

caso eurovita

 

Quali sono gli scenari futuri possibili?

Il provvedimento di commissariamento scade il prossimo 31 marzo ed all’esito l’Ivass dovrà decidere se mandare in Amministrazione Straordinaria o meno la Compagnia, ex art. 231 del Codice delle Assicurazioni. L’AS dura per un anno rinnovabile di un ulteriore anno e non è ancora una procedura concorsuale.

Tuttavia deve esser chiarito che il provvedimento di commissariamento (come quello di un’eventuale Amministrazione Straordinaria) ha lo scopo di affidare alla gestione commissariale il tempo necessario per ricercare una soluzione che permetta ad Eurovita di rafforzarsi patrimonialmente, a tutela di tutti gli assicurati, evitando l’uscita incontrollata di masse importanti di risparmio gestito. Ad oggi, proprio l’avvenuto Commissariamento e il controllo di Ivass rappresentano la migliore garanzia per gli utenti che si faccia chiarezza sulla reale situazione patrimoniale e si giunga ad una soluzione positiva. In particolare, è auspicabile che – indipendentemente dalla formula tecnica e/o societaria che si vorrà individuare (acquisizione, aumento di capitale, fusione per incorporazione ecc.) – si faccia avanti un soggetto terzo capace di rafforzare il patrimonio della Compagnia.

All’intero sistema delle Compagnie assicurative, infatti, non conviene minimamente che si giunga ad un aggravamento della vicenda, poiché vi sarebbe una forte compromissione di fiducia da parte dei risparmiatori che investono in polizze assicurative, con conseguente contrazione dei volumi investiti per tutti.

Quali sono i rischi per i risparmiatori coinvolti e cosa possono fare concretamente per tutelarsi?

I clienti che hanno sottoscritto polizze Eurovita sono comprensibilmente preoccupati. Per adesso serve seguire cosa accade nel prossimo mese e mezzo. Una prima ipotesi auspicabile è che il lavoro del Commissario porti ad una soluzione di sistema (il socio ricapitalizza oppure una o più Compagnie solide decide di acquistare Eurovita). In tale ipotesi tutto sarebbe risolto senza problemi e l’attività proseguirebbe senza contraccolpi per i risparmiatori.

In un secondo eventuale scenario negativo, laddove la Compagnia dovesse denegatamente andare in default e quindi nella deprecabile ipotesi di eventuali futuri danni a carico dei risparmiatori, questi ultimi avranno strumenti giuridici utili per agire e tutelare le proprie ragioni. Nei confronti della Compagnia sarà possibile l’insinuazione allo stato passivo della procedura, ma tempi ed esito non saranno brevi.

Inoltre vi sono strumenti anche nei confronti degli intermediari/banche che hanno venduto loro tali polizze, che sono nella sostanza prodotti finanziari, investimenti con gradi di rischio diversi. A seguito della Direttiva europea IDD del 2018 sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo, pienamente recepita nel nostro ordinamento, esistono infatti chiari e stringenti obblighi a carico degli intermediari che distribuiscono tali prodotti finanziari, sia in termini di informative che di adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente. Laddove anche uno solo di tali obblighi viene violato, allora è possibile chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto stipulato con la banca o intermediario venditore, con conseguente obbligo di restituire la sorte capitale investita.

Infine, si ricorda che il cliente che ha sottoscritto una polizza vita di ramo I, con investimento in una gestione separata, ha meno rischi di chi ha sottoscritto – ad esempio – una polizza unit o index linked.


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