Cancellazione di voli e "illusione assicurativa" (Foto Pixabay)
Cancellazione di voli, Confconsumatori: le polizze e l’illusione assicurativa
Davanti al rischio di cancellazione dei voli, stipulare una polizza assicurativa è davvero la soluzione per tutto? Confconsumatori: “La legge garantisce già molte tutele”
Confconsumatori la chiama “l’illusione assicurativa”. L’idea che, davanti all’attuale crisi del trasporto aereo e alle sue conseguenze – cancellazione di voli, rischio di disagi nelle prossime settimane, incertezze legate alla crisi energetica e alla guerra in Medio Oriente – sia sempre opportuno stipulare una polizza assicurativa per evitare le conseguenze di un volo cancellato. Questa convinzione può invece rivelarsi rischiosa: di fatto, può portare a sopravvalutare quello che la polizza può fare (bisogna leggere le condizioni contrattuali) e a far dimenticare che le leggi già esistono e che il passeggero è in molti casi già tutelato dalla normativa europea.
Spiega il presidente di Confconsumatori Carmelo Calì: “Il passeggero, in occasione di ogni cancellazione di volo, viene sistematicamente abbandonato a sé stesso e le compagnie spesso non adempiono ai propri obblighi. Anche questa situazione di incertezza rischia di indurre i passeggeri a fare scelte che si riveleranno del tutto inutili, perché la legge garantisce già molte delle tutele di cui hanno bisogno.”
Polizza assicurativa, i rischi
Chi deve spostarsi e prendere l’aereo si domanda dunque cosa accadrà in caso di cancellazione di voli come tutelarsi al meglio. Stipulare un’assicurazione? Sostiene Confconsumatori: “Non abbiamo alcuna preclusione verso gli strumenti assicurativi: anzi, in molti casi – sia per i voli sia per i pacchetti turistici – hanno garantito risarcimenti importanti. Il problema nasce quando si pensa che la semplice sottoscrizione di una polizza proposta sul sito della compagnia aerea offra automaticamente una copertura completa”.
Diventa fondamentale verificare con attenzione cosa prevede il contratto perché “il rischio concreto è che il passeggero selezioni la polizza in automatico e, al momento della cancellazione, si ritrovi davanti all’eccezione della compagnia assicurativa: quel rischio non è incluso. Se la polizza non contempla espressamente le cancellazioni dovute alla crisi del carburante o a cause assimilate, la copertura è inefficace. Se invece la previsione è presente, può essere utile; in caso contrario, la spesa è del tutto superflua”.
Le norme della Ue
Un aspetto decisivo è poi legato al fatto che in molti casi il passeggero del trasporto aereo è tutelato dalle norme europee. Il Regolamento (CE) 261/2004 su compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato garantisce infatti il rimborso del prezzo del biglietto in caso di cancellazione, anche quando avviene per circostanze eccezionali. Le compagnie non possono sottrarsi a questo obbligo, pena sanzioni da parte dell’ENAC. Lo stesso, prosegue Confconsumatori, vale per l’assistenza: pasti, bevande, pernottamenti e altre forme di supporto sono comunque dovuti anche in presenza di circostanze eccezionali.
“Sottoscrivere una polizza per ottenere ciò che la legge già garantisce non ha alcuna utilità. È importante ricordare inoltre che, anche se la cancellazione avviene con più di due settimane di anticipo, il rimborso del biglietto spetta sempre (non la compensazione, ma il rimborso sì)”. Anche quando la polizza prevede una copertura per i disagi da cancellazione, può essere presente una franchigia: il passeggero rischia quindi di dover sostenere un costo per ottenere il rimborso totale.
“La polizza assicurativa – conclude Confconsumatori – può essere utile solo se copre davvero il rischio che si intende evitare e quindi, i danni conseguenti alla cancellazione e non certamente il rimborso del prezzo del biglietto e l’assistenza perché, in questi due ultimi casi, la spesa sarebbe inutile”.

