Trasporto aereo, le linee guida dell'Ue e la reazione dei Consumatori (Foto Pixabay)
Trasporto aereo, Codacons: pronti ad azioni risarcitorie
Dopo i chiarimenti della Commissione europea sul trasporto aereo, gli alti prezzi del carburante e la eventuale carenza, il Codacons annuncia possibili azioni risarcitorie a tutela dei passeggeri che abbiano pagato il supplemento carburante
Dopo lo stop agli aumenti retroattivi dei biglietti aerei il Codacons annuncia azioni risarcitorie in favore degli utenti del trasporto aereo che si siano ritrovati a pagare un supplemento carburante non chiaro.
Oggi la Commissione europea ha diffuso le sue linee guida per il settore del trasporto aereo e del turismo in relazione alla crisi in Medio Oriente. E secondo quanto pubblicato dall’Ue, e riportato anche dal Codacons, “le compagnie aeree non possono includere termini e condizioni che consentirebbero loro di aumentare il prezzo del biglietto rispetto a quello pubblicizzato al momento dell’acquisto semplicemente perché il carburante era più costoso di quanto avessero previsto. Anche se tali clausole flessibili dovessero essere considerate supplementi di prezzo facoltativi, dovrebbero essere comunicate in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del cliente dovrebbe avvenire su base volontaria (“opt-in”). Di conseguenza, i vettori aerei i cui termini e condizioni consentono ancora l’applicazione di supplementi carburante dopo la vendita del biglietto devono modificarli, in quanto non sono conformi al Regolamento (CE) n. 1008/2008”.
Biglietti aerei e supplementi, Codacons valuta azioni legali
A chi ha acquistato un biglietto aereo, spiega dunque il Codacons, non possono essere richiesti in un secondo momento supplementi legati all’aumento del carburante, in quanto la normativa comunitaria prevede che al momento dell’acquisto di un titolo di viaggio al consumatore sia prospettato il prezzo finale comprensivo di tutti gli oneri, supplementi, tasse e costi.
L’associazione ricorda allora che l’Antitrust, accogliendo il ricorso Codacons, si è attivata nei confronti della compagnia Volotea che nelle ultime settimane ha applicato un supplemento cherosene fino a 14 euro a passeggero (secondo la politica aziendale annunciata ad aprile). L’Autorità italiana ha chiesto al Codacons di fornire tutta la documentazione e le segnalazioni ricevute dai consumatori italiani per valutare modalità e trasparenza delle comunicazioni e la legittimità della pratica commerciale contestata.
Dopo le precisazioni della Ue, il Codacons sta dunque valutando eventuali azioni legali da intraprendere a tutela dei passeggeri che, dopo l’acquisto di un biglietto aereo non rientrante in un pacchetto vacanza, si sono visti richiedere supplementi legati al carburante, compresa una possibile class action volta a far ottenere ai viaggiatori italiani la restituzione di quanto versato.
UNC: “Risarcimento ancora possibile”
Anche l’Unione Nazionale Consumatori accoglie con favore i chiarimenti della Commissione su trasporto aereo nel contesto della crisi in Medio Oriente. “Bene le linee guida Ue che ribadiscono il divieto per le compagnie aeree di applicare supplementi carburanti, che sono legalmente possibili solo da parte dei tour operator per i pacchetti turistici”, afferma Massimiliano Dona, presidente UNC.
L’associazione però espone una serie di precisazioni sulla questione del risarcimento legato alla carenza di carburante e alla eccezionalità della sua mancanza.
“Rispetto alle linee guida relative alla carenza locale di carburante, è vero che questa circostanza può essere considerata circostanza eccezionale e dare luogo solo al rimborso e non anche alla compensazione pecuniaria, ma solo in alcuni casi, non sempre – afferma Dona – Se le compagnie, pur sapendo della mancanza di carburante, non informano i consumatori nei tempi previsti, oppure se la compagnia aerea non ordina con sufficiente anticipo il carburante, scatta comunque il diritto al risarcimento del danno. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, infatti, la compensazione non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata solo da circostanze realmente eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ad esempio se, pur avendo ordinato con largo anticipo il carburante, questo viene lo stesso a mancare per colpe e responsabilità del tutto esterne alla compagnia aerea. Ma se, pur sapendo che il carburante è mancante, la compagnia vende lo stesso i biglietti, è responsabile del danno nei confronti dei consumatori”.

